Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2018
Corte cost., sent. 19 ottobre 2018, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2018
- Data di deposito
- 19 ottobre 2018
- Data di decisione
- 25 settembre 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:189
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 32, comma 3, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 6, comma 7, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 40297
Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza con riguardo alla giurisdizione del giudice ordinario adito. Il rimettente non è il giudice della opposizione - tenuto a verificare, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione - ma il giudice del reclamo avverso l'ordinanza di denegata sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, il quale, a detti limitati fini, ha, non implausibilmente, ritenuta implicita la propria giurisdizione, non contestata dalla Regione intimante (neppure in sede di reclamo), né altrimenti revocata in dubbio nella fase oppositoria. Il difetto di giurisdizione che possa dare luogo a inammissibilità della questione in ordine alla rilevanza è quello ravvisabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2011, n. 81 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 439 del 1991 ).
Massima n. 40298
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 risulta priva di giuridica consistenza l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate, poiché esclusivamente basata su un solo asserito, e non esplicato, difetto di autosufficienza e di motivazione delle ordinanze di rimessione.
Massima n. 40299
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7 (concernente il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689/91), e 32, comma 3 (riguardo alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici), il quale dispone che, nei casi in cui il decreto legislativo prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite le parti, vi provvede con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nell'attuare la legge delega n. 69 del 2009 - i cui criteri direttivi sono finalizzati alla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - la norma censurata ha riservato al giudice di cognizione la decisione definitiva sulla cautela unitamente al merito, operando nell'ambito della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, perché se la norma di delega fa testuale riferimento ai "procedimenti di cognizione" e non anche ai "procedimenti cautelari", la disciplina di questi ultimi è strumentale e coessenziale alla disciplina dei primi. Né sussiste disparità di trattamento, sia per l'eterogeneità tra i provvedimenti cautelari dichiarati "non impugnabili" rispetto ai tertia comparationis evocati, corrispondenti agli altri provvedimenti cautelari per i quali vale, invece, la clausola generale di reclamabilità di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ.; sia per la peculiarità delle controversie in relazione alle quali la norma censurata dispone la non impugnabilità delle ordinanze che decidono sulla sospensione del provvedimento impugnato. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014, n. 144 del 2008, n. 98 del 2008, n. 306 del 2007 e n. 163 del 2000; ordinanza n. 111 del 2007 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, come richiamato dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con le ordinanze iscritte al n. 95 e al n. 96 del registro ordinanze del 2017;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, come richiamato dall'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione collegiale, con l'ordinanza iscritta al n. 145 del registro ordinanze del 2017.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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