Corte costituzionale
Sentenza n. 188/2018
Corte cost., sent. 19 ottobre 2018, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/2018
- Data di deposito
- 19 ottobre 2018
- Data di decisione
- 25 settembre 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, lett. a), legge della Regione Calabria n. 11 del 27 marzo 2003
Parametri
Massime
Massima n. 40292
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Regione Calabria, risultando dagli atti che il rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica.
Massima n. 40293
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dallo ius superveniens recato dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2017, né va ordinata, in ragione d'esso, la restituzione degli atti al rimettente. Detta normativa sopravvenuta riguarda i contributi consortili dovuti per anni successivi alla sua entrata in vigore, e dunque non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa a contributi anteriori; né occorre una nuova valutazione della rilevanza, in quanto - trattandosi di disposizione innovativa ex nunc, e non già modificativa ex tunc di quella censurata - il rimettente non deve farne applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 125 del 2018 ).
Massima n. 40294
È ammissibile, sotto il profilo della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, poiché la rimettente Commissione tributaria provinciale - avvalendosi del criterio della ragione più liquida quanto all'ordine di esame delle questioni proposte dalle parti nel giudizio tributario (come in quello civile) - ha ritenuto, con apprezzamento non manifestamente incongruo, di esaminare per prima la questione relativa alla debenza del contributo consortile di bonifica pur in assenza di beneficio tratto dalle opere di bonifica, anteponendola all'esame delle eccezioni di irritualità della notifica della cartella di pagamento e di difetto di motivazione. L'ordine di esame delle questioni nel giudizio a quo rientra nell'apprezzamento del rimettente, purché non manifestamente incongruo.
Massima n. 40295
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 119 Cost. - l'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio". La norma regionale censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza - escludendo testualmente che una delle due quote, autonome e distinte, componenti il contributo consortile di bonifica debba dipendere dal beneficio fondiario (cui è invece subordinata la debenza dell'altra quota) - viola il principio (settoriale) del sistema tributario, secondo il quale la contribuzione consortile, in quanto tributo che in senso lato può definirsi di scopo, ha come suo necessario presupposto il beneficio che gli immobili dei consorziati traggono dall'attività di bonifica. Non può il legislatore regionale - la cui pur ampia competenza in materia è limitata dai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento a tributi di fonte statale - disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio derivante dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché in tal caso si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 20 del 2018, sulla possibilità di dispositivo additivo sostitutivo ). A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la disciplina della bonifica si colloca in un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze, venendo in rilievo, oltre alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), che comprende molti aspetti della disciplina del settore agricolo, anche quella esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), nonché la competenza concorrente in materia di "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, Cost.). Inoltre, la più specifica disciplina dei consorzi di bonifica - riconducibili alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli "enti amministrativi dipendenti dalla Regione" - può presentare profili attinenti alla materia "ordinamento civile" [art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.], di esclusiva competenza statale; mentre, quanto alla regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, vengono in rilievo anche il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119, secondo comma, Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018, n. 273 del 2012 e n. 139 del 2009; sentenze n. 282 del 2004, n. 326 del 1998 e n. 66 del 1992 con riguardo a discipline della bonifica anteriori alla riforma costituzionale del 2001; sentenze n. 326 del 1998 e n. 346 del 1994, sulla collocazione dei consorzi di bonifica ). Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua natura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo, con la conseguenza che è identificabile un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dalla fruizione (o anche dalla fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta) dell'attività di bonifica, che deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale. ( Precedente citato: sentenze n. 335 del 2008, n. 26 del 1998 ). Il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo, canone o tariffa, conseguendo da ciò, indipendentemente dalla qualificazione della stessa, non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost. All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, in ragione della sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perché da ciò conseguirebbe una illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2018, e n. 64 del 2008; sentenze n. 238 del 2009 e n. 335 del 2008, sulla facoltà del legislatore di passare da un sistema basato sulla fiscalità del contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone ). Le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004 ).
Massima n. 40296
L'accoglimento in parte qua - per violazione dell'art. 119 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, comporta l'assorbimento della censura (peraltro, subordinata) di violazione dell'art. 23 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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