Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2018
Corte cost., sent. 4 ottobre 2018, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2018
- Data di deposito
- 4 ottobre 2018
- Data di decisione
- 5 giugno 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Veneto n. 28 del 5 settembre 2017
- art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n), legge della Regione Veneto n. 56 del 20 maggio 1975
- art. 8, comma 1, legge della Regione Veneto n. 28 del 5 settembre 2017
- art. 7-septies, comma 1, legge della Regione Veneto n. 56 del 20 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 40262
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, devono essere esaminate in via preliminare le censure promosse dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale impugnata. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017 ).
Massima n. 40263
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazioni degli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui, aggiungendo l'art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) ed n), alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975, prevede l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. L'uso e l'esposizione della bandiera regionale, disciplinato ex novo dalla norma regionale impugnata dal Governo, pone a carico di organi e amministrazioni dello Stato (a cominciare dai Prefetti), un obbligo specifico di facere, che, benché attività meramente materiale, non esclude sia riconducibile alla sfera dell'"organizzazione amministrativa", di competenza esclusiva statale, posto che l'esposizione pubblica di un simbolo ufficiale è destinata ad assumere una valenza connotativa delle funzioni che gli uffici ed enti considerati sono chiamati ad esercitare (e degli stessi uffici ed enti). L'art. 5 Cost., traguardato alla luce del successivo art. 12, esclude inoltre che lo Stato-soggetto possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli - quali, nella specie, le bandiere regionali - che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all'intera collettività nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 311 del 2008 e n. 365 del 1990 ). Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, anche con riguardo alla previsione di forme di collaborazione e di coordinamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2016, n. 2 del 2013, n. 159 del 2012, n. 104 del 2010, 311 del 2008, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 213 del 2006, n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004 ). L'unità e l'indivisibilità della Repubblica, tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunità nazionale, comportano che le Regioni non possano avanzare la pretesa di affiancare imperativamente alla bandiera della Repubblica i vessilli delle autonomie locali in tutte le ipotesi in cui il simbolo stesso sia chiamato a palesare il carattere "nazionale" dell'attività svolta da determinati organismi, enti o uffici.
Massima n. 40264
L'inserimento nella Costituzione di una disposizione sulla bandiera nazionale [art. 12] risponde all'esigenza, che vi è in tutte le Costituzioni, di precisare, anche per ragioni internazionali, i caratteri del vessillo della propria Nazione, poiché la bandiera rappresenta un segno distintivo della personalità dello Stato sul piano internazionale, assumendo anche il più profondo significato di identificazione della Nazione nel suo Stato. Nella democrazia pluralista delineata dalla Costituzione repubblicana, la bandiera assume la valenza di simbolo della sovranità nazionale, d'uno Stato che non riconosce altri valori oltre quelli dei quali si fa detentore ed impositore. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 1987 ).
Massima n. 40265
Accolta - per violazione degli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 3 Cost.
Massima n. 40266
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui aggiunge l'art. 7-septies, comma 1, alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975. La norma regionale impugnata individua le condotte sanzionate tramite mero rinvio alla norma impositiva dell'obbligo di esposizione della bandiera regionale (nuovo art. 7-bis, comma 2, della legge reg. Veneto n. 56 del 1975); l'ablazione parziale di quest'ultima norma, conseguente alla relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale, comporta che la disposizione sanzionatoria resti applicabile esclusivamente in rapporto a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime e alle quali si riferiscono le censure del ricorrente, senza che sia necessario alcun ulteriore ed autonomo intervento di limitazione della sfera di operatività della disposizione stessa. ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018 ).
Massima n. 40267
Decise le questioni di legittimità costituzionali sollevate dal Governo nei confronti degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, e la sanzione per le condotte che violano l'obbligo suddetto, sono assorbite le relative istanze cautelari di sospensione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"), nella parte in cui, aggiungendo l'art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) ed n), alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione), prevede l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui aggiunge l'art. 7-septies, comma 1, alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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