Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2018

Corte cost., sent. 4 ottobre 2018, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2018
Data di deposito
4 ottobre 2018
Data di decisione
8 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 40208

È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sondrio in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è tutta volta a denunciare l'eccesso di delega della norma censurata, cosicché l'altro parametro costituzionale è fugacemente evocato, attraverso apodittici richiami alla giurisprudenza di legittimità e alle argomentazioni precedentemente addotte, non accompagnati dall'indicazione delle ragioni circa la sua asserita violazione, necessariamente diverse da quelle che fondano il dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 76 Cost.

Massima n. 40209

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione circa l'asserito vizio di eccesso di delega, della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925. Risultano chiarissime le ragioni che hanno indotto il rimettente, da un lato, a ritenere che la norma censurata sia in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delega e, dall'altro, gli hanno impedito di disapplicarla, rendendo invece necessario l'incidente di costituzionalità.

Massima n. 40210

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'assunto che il richiamato art. 8 non sarebbe mai stato implicitamente abrogato, con conseguente sua applicabilità a prescindere dalla norma censurata. La valutazione sull'avvenuta abrogazione implicita, o non, del suddetto articolo è indispensabile per accertare il denunciato eccesso di delega, e dunque attiene al merito e non all'ammissibilità della questione di costituzionalità.

Massima n. 40211

Deve escludersi che il d.lgs. n. 179 del 2009 sia meramente ricognitivo delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, le quali, se non comprese nei c.d. settori esclusi e non richiamate dal decreto citato, sono da considerarsi abrogate ad opera dell'art. 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005 (c.d. clausola ghigliottina). Il d.lgs. n. 179 del 2009 (c.d. salva-leggi), contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ha necessariamente valenza anche normativa, perché conferma la persistente e immutata efficacia delle disposizioni che sottrae all'effetto abrogativo generalizzato della c.d. clausola ghigliottina. Né depongono in senso contrario le sentenze n. 80 del 2012 e n. 346 del 2010, in quanto la prima in nessuna sua parte prende posizione sulla natura ricognitiva o non del d.lgs. n. 179 del 2009; mentre la seconda, riguardata alla luce delle questioni di legittimità costituzionale allora sollevate, nonché di altre affermazioni rese nella complessiva motivazione, ha voluto soltanto escludere che con il d.lgs. "salva-leggi" fossero state reintrodotte disposizioni in ipotesi lesive della competenza della Provincia autonoma allora ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2012, n. 346 del 2010 e n. 41 del 1975 ).

Massima n. 40212

Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, di una lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano; i principi e criteri direttivi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle disposizioni delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata, cosicché le disposizioni del decreto delegato vanno lette, ove possibile, nel significato compatibile con detti principi e criteri, i quali a loro volta vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. La discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, deve essere inquadrata entro questa cornice unitaria emergente dalla delega, interpretata in chiave anche sistematica e teleologica. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017, n. 250 del 2016 e n. 229 del 2014 ).

Massima n. 40213

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. La norma censurata dal Tribunale di Sondrio, operando la "salvezza" di una disposizione implicitamente abrogata - dal momento che la richiamata esenzione di cui al suindicato art. 8 era stata implicitamente sostituita, per opera dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, con un sistema di sgravi contributivi - contrasta con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 14, comma 14, lett. a), della legge delega n. 246 del 2005. ( Precedente citato: sentenza n. 370 del 1985 ). Il vizio di eccesso di delega - denunciato in riferimento a una delle norme del d.lgs. n. 179 del 2009 (c.d. salva-leggi) - lungi dal consentire la mera disapplicazione della norma censurata, non può non determinare l'incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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