Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2018

Corte cost., sent. 26 luglio 2018, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2018
Data di deposito
26 luglio 2018
Data di decisione
4 luglio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017
  • art. 10-bis, comma 2, lett. i-bis), i-ter), legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 29, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017
  • art. 38, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 23 aprile 2015
  • art. 37, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017
  • art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 14 marzo 1994
  • art. 38, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017
  • art. 18-ter, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 14 marzo 1994
  • art. 39, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 3 luglio 2017
  • art. 18-quater, legge della Regione autonoma Sardegna n. 12 del 14 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 40194

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto gli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lett. a), 37, 38 e 39 della legge reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, perché non terrebbe conto della competenza legislativa primaria ed esclusiva conferita dallo statuto speciale alla Regione resistente in materia di edilizia e urbanistica. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore regionale, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014 e n. 51 del 2006 ).

Massima n. 40195

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avente ad oggetto gli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lett. a), 37, 38 e 39 della legge reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, per carenza di interesse alla proposizione dell'impugnativa e carente argomentazione in ordine alle censure proposte. Per costante giurisprudenza costituzionale, la mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto, giustifica la proposizione del giudizio in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).

Massima n. 40196

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per generica evocazione dei parametri violati, del ricorso avente ad oggetto gli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lett. a), 37, 38 e 39 della legge reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017. Il ricorrente ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali le disposizioni impugnate sarebbero contrarie alle norme di grande riforma economico-sociale, specificamente individuate, in materia di tutela dell'ambiente.

Massima n. 40197

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - gli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della legge reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, che rispettivamente aggiungono le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, e modificano l'art. 38 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. La prima delle norme impugnate dal Governo esclude determinati interventi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, mentre la seconda prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a), b), c), ed i), del d.lgs. n. 42 del 2004. La resistente ha proceduto in modo unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente ai parametri interposti indicati, cui è riconosciuto il rango di norme di grande riforma economico-sociale; in ogni caso, in presenza di più competenze - quella dello Stato in materia ambientale, e quella della resistente in materia di edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame - la concertazione legislativa ed amministrativa risulta indefettibile. Quanto all'art. 29 comma 1, lett. a) indicato, inoltre, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche, si svuota la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, 210 del 2014 e n. 308 del 2013 ). Nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2018, n. 234 del 2017, n. 103 del 2017, n. 40 del 2017, n. 195 del 2015 ). La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, riverberando tale titolo di competenza i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, tenendo però conto degli statuti speciali di autonomia. ( Precedente citato: sentenza n. 378 del 2007 ).

Massima n. 40198

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 3, primo comma, lett. n), dello statuto speciale della Sardegna - gli artt. 37, 38 e 39 della legge reg. Sardegna n. 11 del 2017, che modificano, rispettivamente, gli artt. 18 e 18-ter della legge reg. Sardegna n. 12 del 1994, e vi aggiungono l'art. 18-quater, subordinando il decreto di autorizzazione alla alienazione, alla permuta o alla sdemanializzazione dei terreni civici ad un accordo che riconosca l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico. Le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con il presupposto indefettibile della previa "sclassificazione", che può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche previste dalla legge n. 1766 del 1927, e dal r.d. di attuazione n. 332 del 1928 - non potendo configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto - nel cui ambito procedimentale è ricompreso anche il concerto tra Regione e ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competenti a valutare il mutamento di destinazione. La pianificazione ambientale paesaggistica - espressione del principio indefettibile della pianificazione condivisa -, esercitata da Stato e Regione, è la sede nella quale può esercitarsi la tutela dinamica del demanio civico, modificando l'utilizzazione dei beni per nuovi obiettivi e, in casi di particolare rilevanza, per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia, sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 210 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze