Corte costituzionale

Sentenza n. 177/2018

Corte cost., sent. 26 luglio 2018, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/2018
Data di deposito
26 luglio 2018
Data di decisione
20 giugno 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016
  • art. 15, comma 4, legge della Regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40190

Non è accolta la richiesta di restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016. Il sopravvenuto art. 1, comma 59, della legge reg. Campania n. 10 del 2017 - che non incide sulla sospensione dei procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, e dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, previsti dalla norma censurata - è ininfluente nel giudizio a quo, sia perché non è successivo all'ordinanza di rimessione, essendo entrato in vigore il giorno stesso del deposito di questa, sia perché non produce un effetto diverso da quello automaticamente conseguente al principio tempus regit actum. ( Precedente citato: ordinanza n. 76 del 2018 ). Il giudizio di costituzionalità non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: sentenza n. 264 del 2017 ).

Massima n. 40191

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 e all'art. 13 della direttiva 2009/28/CE - dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, che prevede la sospensione dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15. Nella fattispecie in esame il giudice a quo non deve fare applicazione del comma censurato, poiché l'atto impugnato, di cui deve valutare la legittimità, riguarda impianti afferenti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Massima n. 40192

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, che prevede la sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15. La norma censurata dal TAR Campania produce un effetto di procrastinazione che contrasta sia con il principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", sia con la prescrizione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE, che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili. La sospensione, inoltre, paralizza, seppur momentaneamente, la stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, sacrificando la posizione del richiedente - consistente non in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato alla tempestiva disamina dell'istanza - che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale. Né la moratoria può essere giustificata con l'interesse alla tutela paesaggistica del territorio, che trova adeguata valorizzazione all'interno degli schemi procedimentali tipizzati dal legislatore competente. ( Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 69 del 2018, n. 267 del 2016, n. 13 del 2014, n. 275 del 2012, n. 192 del 2011, n. 168 del 2010, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia "tutela dell'ambiente", anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12, che garantisce, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018 e n. 156 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e all'art. 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze