Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2018
Corte cost., sent. 20 luglio 2018, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2018
- Data di deposito
- 20 luglio 2018
- Data di decisione
- 4 luglio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 7, lett. b), legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 7, lett. c), legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
- art. 7, lett. e), legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2017
Parametri
- legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 1, comma 19, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 20, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 22, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 24, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 25, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 58, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 67, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 69, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 84, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Massime
Massima n. 40128
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. da 1 a 6 e 7, lett. b), c ) ed e ), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, basate sull'assunto che il ricorso indichi parametri ulteriori rispetto a quelli individuati nella delibera autorizzativa, e che non si sarebbero precisate le ragioni per le quali la legge n. 56 del 2014 si configura come parametro interposto in relazione alle norme e ai principi costituzionali e statutari evocati. Contrariamente a quanto eccepito, la relazione del Dipartimento per gli affari regionali, cui il ricorso rinvia, oltre alle norme costituzionali richiama espressamente, quali parametri, anche quelle statutarie. Il ricorso, inoltre, motiva adeguatamente il ruolo di parametro interposto attribuito alle disposizioni della c.d. legge "Delrio", sia in relazione alle evocate norme costituzionali (ritenendo le sue disposizioni riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia elettorale e ai principi inderogabili in materia di coordinamento della finanza pubblica), che a quelle statutarie, laddove si denuncia il mancato rispetto dei principi e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali appunto individuati nelle richiamate disposizioni della medesima legge.
Massima n. 40129
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia - gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, nella parte in cui, prevedono, i primi due articoli, l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, e, i restanti due articoli, l'elezione diretta a suffragio universale dei componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, nonché il numero in misura maggiore rispetto alla soglia stabilita dalla legge n. 56 del 2014. L'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, adottato dalla legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, Province e Città metropolitane", per cui il modello di governo di secondo grado - anche con riferimento alla questione residua della composizione numerica degli organi consiliari - rientra tra gli aspetti essenziali del complesso disegno riformatore della normativa interposta, funzionale al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e al contestuale e fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta. Le disposizioni della c.d. legge "Delrio", inoltre, si qualificano come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che in base alle norme statutarie evocate costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 202 del 2016, n. 159 del 2016, n. 265 del 2013 e n. 153 del 1995 ). Il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali. ( Precedente citato: sentenza n. 50 del 2015 ).
Massima n. 40130
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia - gli artt. 5 e 7, lett. b), c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017 - nella parte in cui, rispettivamente, disciplinano il procedimento di elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, del Sindaco metropolitano, del Consiglio del libero Consorzio comunale, e del Consiglio metropolitano, nonché prevedono la cessazione degli organi, e la gestione commissariale, degli enti di area vasta nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale. La dichiarata illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'elezione diretta degli organi indicati, rende, di conseguenza, illegittima anche la procedura per la suddetta elezione.
Massima n. 40131
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia - l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, che prevede la corresponsione al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano di un'indennità di carica. La gratuità nell'esercizio delle funzioni voluta dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge "Delrio") - che, coerentemente, ha fatto coincidere i Sindaci metropolitani con i Sindaci del Comune capoluogo, già percettori di un emolumento come tali - costituisce un profilo conseguenziale del principio di elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali, volto a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali; con la conseguenza che la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogarvi. ( Precedente citato: sentenza n. 277 del 2016 ).
Massima n. 40132
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti degli artt. da 1 a 6 e 7, lett. b), c), ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, l'istanza di sospensione cautelare proposta dal ricorrente resta assorbita dall'accoglimento delle questioni proposte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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