Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2018

Corte cost., sent. 6 luglio 2018, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2018
Data di deposito
6 luglio 2018
Data di decisione
5 giugno 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:146

Parametri

Massime

Massima n. 41409

Nel conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l., la successiva rinuncia della società al citato permesso non determina la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del conflitto, in quanto la lamentata lesione della competenza della Regione - consumata con la sua esclusione dal procedimento di rilascio del permesso da parte del Ministero - non viene meno né è sanata dalla successiva condotta del privato. Per costante giurisprudenza costituzionale, le sopravvenienze di fatto nei conflitti di attribuzione Stato-Regioni sono irrilevanti in quanto sussiste - anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato - un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 232 del 2014, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, n. 287 del 2005, n. 263 del 2005, n. 289 del 1993 e n. 3 del 1962 ).

Massima n. 41410

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l. Il decreto ministeriale che dà origine al conflitto, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Regione, è un atto meramente esecutivo di precedenti norme non impugnate, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa [nella forma del parere] con la Regione Puglia non deriva da una scelta del Ministero, ma dal complesso delle norme applicabili, relative al procedimento amministrativo di rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma e sul mare territoriale. La ricorrente non ha assolto all'onere di contestare tale scelta legislativa, censurando la norma che esclude l'acquisizione dell'intesa nel procedimento relativo al rilascio di permessi di ricerca in mare, decadendo così dalla possibilità di lamentarne l'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 383 del 2005, n. 5 del 2004 e n. 303 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili i ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati, a maggior ragione se si tratti di atti riproduttivi di precedenti norme legislative, in quanto sarebbe, altrimenti, consentita la contestazione di una norma non impugnata entro il termine previsto dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013).

Massima n. 41411

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl. Diversamente da quanto presupposto dalla Regione, il procedimento di conferimento del permesso di ricerca oggetto del conflitto non è regolato dalla legge n. 9 del 1991 - che prevedeva la necessità del parere regionale per i permessi di ricerca sia sulla terraferma sia in mare - ma dalla successiva disciplina introdotta dalla legge n. 239 del 2004, ai sensi della quale non sussiste alcun obbligo in capo allo Stato di coinvolgere le Regioni per il caso di rilascio di permessi di ricerca in mare (salvo il loro intervento nel procedimento di valutazione di impatto ambientale).

Massima n. 41412

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl, la questione di costituzionalità degli artt. 5, comma 1, e 6 comma 1, della legge n. 9 del 1991 è irrilevante per la decisione del conflitto in esame, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa che ne costituisce l'oggetto non è conseguenza dell'applicazione di quelle disposizioni, ma della successiva e non contestata legge n. 239 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato - e per esso al Ministero dello sviluppo economico - l'adozione del decreto 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi alla Società Petroceltic Italia srl.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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