Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2018
Corte cost., sent. 6 luglio 2018, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2018
- Data di deposito
- 6 luglio 2018
- Data di decisione
- 5 giugno 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:146
Parametri
Massime
Massima n. 41409
Nel conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l., la successiva rinuncia della società al citato permesso non determina la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del conflitto, in quanto la lamentata lesione della competenza della Regione - consumata con la sua esclusione dal procedimento di rilascio del permesso da parte del Ministero - non viene meno né è sanata dalla successiva condotta del privato. Per costante giurisprudenza costituzionale, le sopravvenienze di fatto nei conflitti di attribuzione Stato-Regioni sono irrilevanti in quanto sussiste - anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato - un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 232 del 2014, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, n. 287 del 2005, n. 263 del 2005, n. 289 del 1993 e n. 3 del 1962 ).
Massima n. 41410
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia S.r.l. Il decreto ministeriale che dà origine al conflitto, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Regione, è un atto meramente esecutivo di precedenti norme non impugnate, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa [nella forma del parere] con la Regione Puglia non deriva da una scelta del Ministero, ma dal complesso delle norme applicabili, relative al procedimento amministrativo di rilascio del permesso di ricerca sulla terraferma e sul mare territoriale. La ricorrente non ha assolto all'onere di contestare tale scelta legislativa, censurando la norma che esclude l'acquisizione dell'intesa nel procedimento relativo al rilascio di permessi di ricerca in mare, decadendo così dalla possibilità di lamentarne l'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 383 del 2005, n. 5 del 2004 e n. 303 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili i ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati, a maggior ragione se si tratti di atti riproduttivi di precedenti norme legislative, in quanto sarebbe, altrimenti, consentita la contestazione di una norma non impugnata entro il termine previsto dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013).
Massima n. 41411
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl. Diversamente da quanto presupposto dalla Regione, il procedimento di conferimento del permesso di ricerca oggetto del conflitto non è regolato dalla legge n. 9 del 1991 - che prevedeva la necessità del parere regionale per i permessi di ricerca sia sulla terraferma sia in mare - ma dalla successiva disciplina introdotta dalla legge n. 239 del 2004, ai sensi della quale non sussiste alcun obbligo in capo allo Stato di coinvolgere le Regioni per il caso di rilascio di permessi di ricerca in mare (salvo il loro intervento nel procedimento di valutazione di impatto ambientale).
Massima n. 41412
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl, la questione di costituzionalità degli artt. 5, comma 1, e 6 comma 1, della legge n. 9 del 1991 è irrilevante per la decisione del conflitto in esame, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa che ne costituisce l'oggetto non è conseguenza dell'applicazione di quelle disposizioni, ma della successiva e non contestata legge n. 239 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato - e per esso al Ministero dello sviluppo economico - l'adozione del decreto 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi alla Società Petroceltic Italia srl.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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