Corte costituzionale

Sentenza n. 143/2018

Corte cost., sent. 5 luglio 2018, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/2018
Data di deposito
5 luglio 2018
Data di decisione
18 aprile 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 5, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • legge n. 172 del 1° ottobre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 40183

È ammissibile la costituzione dell'ente ecclesiastico «Curia Generale dei Padri Somaschi» nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005. L'ente suddetto, citato come responsabile civile nel procedimento penale a quo, deve considerarsi parte nello stesso e, come tale, è legittimato a costituirsi nel corrispondente giudizio costituzionale incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015, n. 37 del 2015 e n. 162 del 2014; ordinanze n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012 ).

Massima n. 40184

È dichiarata inammissibile, per carente prospettazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI - dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, censurato nella parte in cui non esclude i reati sessuali nei confronti dei minori dall'ambito della sua applicazione, cosicché non consentirebbe di perseguirli dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. Il rimettente - che peraltro omette di illustrare se, nel caso concreto, i reati contestati fossero in tutto o in parte prescritti quando la vittima era diventata maggiorenne - trascura la complessità delle riforme sulla prescrizione che si sono succedute, cosicché la sua semplificazione si rivela inadeguata, specie a fronte dell'evocato parametro interposto, ampio e indeterminato quanto alla individuazione dei reati a cui si riferisce e alla durata minima necessaria della prescrizione da applicarsi a essi. Tale trascuratezza fa sì che anche la formulazione del petitum sia incerta e contraddittoria, perché da un lato il giudice a quo lamenta un vizio di carattere omissivo, in quanto il legislatore avrebbe dovuto escludere i reati indicati dal campo di applicazione della nuova normativa generale, per riservare ad essi un più severo regime; d'altro lato, però, sembra implicitamente chiedere alla Corte costituzionale - la quale in nessun caso sarebbe dotata del potere di disegnare ex novo un apposito regime ad hoc per la prescrizione dei reati sessuali nei confronti dei minori che non sia già presente nell'ordinamento, a ciò ostando il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. - la reviviscenza della previgente e asseritamente più severa legislazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione circa l'ampiezza e i limiti degli interventi manipolativi di questa Corte in materia penale in malam partem, oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 143 del 2014, n. 5 del 2014, n. 32 del 2014, n. 294 del 2010, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999 ). Al principio della retroattività della lex mitior non è riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole; in ogni caso, il principio di retroattività della legge penale più favorevole può trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2011 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, dal Tribunale ordinario di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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