Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2018

Corte cost., sent. 5 luglio 2018, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2018
Data di deposito
5 luglio 2018
Data di decisione
5 giugno 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 22 giugno 2017
  • art. 4, comma 1, lett. e), legge della Regione Campania n. 19 del 22 giugno 2017
  • art. 44, comma 4, ter, legge della Regione Campania n. 16 del 22 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 41393

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli art. 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge n. 87 del 1953, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 31 del 2015 ).

Massima n. 41394

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere le questioni proposte ipotetiche o astratte o premature. Nel ricorso è lamentata la violazione dell'art. 117 Cost. non da parte degli atti regolamentari o di indirizzo che i Comuni campani potranno eventualmente approvare in attuazione della norma impugnata, ma da parte di questa stessa disposizione. Né è possibile dubitare dell'interesse dello Stato alla sua impugnazione, perché la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale della Campania, di linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi, appare potenzialmente idonea a recare un vulnus alle invocate competenze statali in materia. Le qualificazioni di questione ipotetica, questione astratta e questione prematura sono state elaborate e utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale esclusivamente con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale e non anche in via principale; segnatamente, in relazione al requisito della rilevanza delle questioni incidentali, requisito per cui si richiede che esse abbiano a oggetto disposizioni effettivamente (e non solo eventualmente o solo successivamente) applicabili nel giudizio a quo.

Massima n. 41395

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, che prevede che i Comuni della Regione Campania possano non demolire gli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale della materia «governo del territorio», stabilito dall'art. 31, commi da 3 a 6, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolirlo si configura come una sanzione preordinata principalmente alla demolizione dello stesso, perché, attraverso gli atti regolamentari e d'indirizzo, i Comuni della Regione Campania possono eludere tale obbligo di demolizione. ( Precedenti citati. sentenze n. 345 del 1991 e n. 427 del 1995; ordinanza n. 82 del 1991 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia (tra cui, in particolare, l'esclusione della sanzione della demolizione di opere e interventi edilizi abusivi) vanno ricondotte alla materia "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015 ). Nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2017 e n. 233 del 2015 ).

Massima n. 41396

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 19 del 2017, sono assorbite le altre censure mosse per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s).

Massima n. 41397

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., che inserisce, dopo il comma 4-bis dell'art. 44 della legge reg. Campania n.16 del 2004, un comma 4-ter, consentendo ampliamenti urbanistici nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale e nelle more dell'approvazione del piano urbanistico comunale per edifici, regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali. Il suddetto comma 4-ter è stato abrogato dal successivo art. 14, comma 2, della legge reg. Campania n. 38 del 2017, con effetto satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso; inoltre, la norma abrogata, in vigore dal 22 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, non ha avuto medio tempore applicazione, come risulta dalla documentazione prodotta dalla Regione resistente, in assenza, tra l'altro, di contestazioni da parte del ricorrente. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018, n. 44 del 2018, n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio);

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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