Corte costituzionale

Sentenza n. 14/2018

Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/2018
Data di deposito
30 gennaio 2018
Data di decisione
9 gennaio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, lett. c), legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 39756

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, non è suscettibile di esame l'ulteriore questione prospettata dalla difesa della parte privata, che lamenta la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 2003, perché estranea al thema decidendum introdotto con l'ordinanza di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017 e n. 29 del 2017 ).

Massima n. 39757

È dichiarata inammissibile - per genericità della censura prospettata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla normativa internazionale, e, in particolare, al Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Il rimettente non ha indicato i parametri interposti, ma semplicemente rinviato ad un intero Protocollo ad una Convenzione internazionale ( Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016 ).

Massima n. 39758

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita genericità delle censure, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost. Il rimettente ha evocato i suddetti parametri con motivazioni adeguatamente specifiche.

Massima n. 39759

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, promosso dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., vanno con precedenza esaminate - in quanto logicamente preliminari - le censure con le quali si revoca in dubbio la competenza della Regione ad adottare la disposizione di che trattasi.

Massima n. 39760

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost. - dell'art. 4, comma 2, lett. c ), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, che pone a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili una fideiussione a garanzia della sua realizzazione, da depositare entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori. La disposizione censurata non viola i principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003 e rinvenibili altresì nelle "Linee guida", di cui al d.m. del 10 settembre 2010. Tali disposizioni statali prevedono, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, un'unica fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con generica correlazione alla "dismissione dell'impianto", riferibile sia all'ipotesi della dismissione che consegua alla conclusione del suo ciclo produttivo, sia a quella della dismissione di un impianto la cui costruzione sia stata iniziata, ma poi non completata, ovvero realizzata in difformità dall'autorizzazione rilasciata. Pertanto, le due fideiussioni previste dalla legge regionale denunciata sono autonome, complementari e non sovrapponibili, e non aggravano la disciplina statale, ma riflettono una subarticolazione del meccanismo di garanzia in relazione alle due ipotesi di dismissione che possono in concreto verificarsi. Né è vulnerata la libertà di iniziativa economica, o si determina una disparità di trattamento del titolare dell'autorizzazione unica alla costruzione di impianti produttivi di energia di fonti rinnovabili, rispetto al soggetto autorizzato all'esito di analogo procedimento, in quanto la premessa interpretativa del ricorrente - secondo cui la fideiussione in esame trasforma la "facoltà" di realizzazione dell'impianto in un vero e proprio "obbligo" - è erronea, perché basata su una incompleta lettura della disposizione denunciata. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, in quanto riconducibile alla materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. i cui principi fondamentali sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003 e nelle "Linee guida", di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in sede di Conferenza unificata e, quindi, nel rispetto del principio di leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 307 del 2013, n. 275 del 2012, n. 224 del 2012, n. 308 del 2011, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), sollevata ‒ in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa internazionale, e, in particolare, al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 ‒ dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con la medesima ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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