Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2018
Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2018
- Data di deposito
- 13 giugno 2018
- Data di decisione
- 22 maggio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
- legge n. 96 del 21 giugno 2017
Parametri
Massime
Massima n. 41387
Sono dichiarate inammissibili, per mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, nonché per difetto di ridondanza sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, Cost., dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che detta norme sui lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevedendo che l'approvazione del relativo piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso il quale sono definite le modalità di attuazione della disposizione e la regolazione di un periodo transitorio. Nella deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del ricorso si afferma che la disposizione censurata verte negli ambiti di potestà legislativa concorrente della protezione civile, governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché violi anche l'art. 118 Cost. in quanto contrasta con l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nelle singole materie di riferimento. Nel ricorso, invece, le censure fanno più ampio riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché ai «principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarietà». Inoltre, il motivo del ricorso relativo all'irragionevolezza è inammissibile anche perché non è sostenuto dall'interesse della Regione a ricorrere, riguardando essenzialmente l'asserito pregiudizio che la disposizione censurata arrecherebbe alla società concessionaria, senza che ci sia alcuna diretta ridondanza sulle competenze legislative, regolamentari o amministrative della Regione. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012 ). Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 228 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002 ).
Massima n. 41388
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, il thema decidendum va circoscritto alle questioni promosse con riferimento alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. Anche se nella delibera non si fa specifico riferimento alla violazione dei principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione, non di meno può ritenersi che tale parametro sia implicitamente evocato, essendo strettamente connesso alla denuncia di violazione dell'art. 118 Cost., questa invece espressamente formulata nella menzionata delibera regionale. Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 228 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002 ).
Massima n. 42918
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che detta norme sui lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevedendo che l'approvazione del relativo piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso il quale sono definite le modalità di attuazione della disposizione e la regolazione di un periodo transitorio. Le autostrade oggetto delle norme impugnate sono classificate come opere strategiche per finalità di protezione civile dal d.P.C.m., 21 ottobre 2003, in raccordo all'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012, mirato a rispondere all'esigenza di procedere al loro adeguamento alla normativa vigente in materia di protezione da rischio sismico, nonché all'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di tutte le altre opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009. L'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata esclude pertanto che il legislatore abbia inteso assegnare al MIT alcuna funzione regolatoria - in via amministrativa (né tanto meno di normazione subprimaria) - di aspetti della protezione civile, né del governo del territorio o dell'assetto delle due suddette autostrade come grandi reti di trasporto; e a ritenere, invece, che abbia solo dettato una norma riguardante il rapporto concessorio di tali autostrade, appartenenti al demanio statale, nel cui ambito si colloca anche la realizzazione di lavori straordinari per la loro messa in sicurezza dal rischio sismico; rapporto concessorio che afferisce al regime proprietario del bene demaniale e che quindi ricade nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. La titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e tenuto conto che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. Con specifico riferimento al demanio marittimo, la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile. (Precedenti citati: sentenze n. 370 del 2008, n. 102 del 2008, n. 94 del 2008, n. 427 del 2004, n. 286 del 2004 e n. 343 del 1995 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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