Corte costituzionale

Sentenza n. 122/2018

Corte cost., sent. 13 giugno 2018, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/2018
Data di deposito
13 giugno 2018
Data di decisione
8 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge provincia Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016
  • art. 1-septies, legge provincia Bolzano n. 5 del 16 luglio 2008
  • art. 4, comma 4, legge provincia Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016
  • art. 12, comma 6, bis, legge provincia Bolzano n. 24 del 12 dicembre 1996
  • art. 12, comma 6, ter, legge provincia Bolzano n. 24 del 12 dicembre 1996
  • art. 1, comma 2, legge provincia Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016
  • art. 13-bis, legge provincia Bolzano n. 12 del 29 giugno 2000
  • art. 13-bis, comma 2, legge provincia Bolzano n. 12 del 29 giugno 2000
  • art. 13-bis, comma 3, legge provincia Bolzano n. 12 del 29 giugno 2000
  • art. 13-bis, comma 4, legge provincia Bolzano n. 12 del 29 giugno 2000

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 1, comma 93, lett. a), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 93, lett. b), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 93, lett. c), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 93, lett. d), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 93, lett. e), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 9, comma 1, n. 2), statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 41314

È dichiarato estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 4, 5 e 9, primo comma, n. 2), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione statutaria, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., per la rinuncia del Governo, accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano resistente. (Nella specie, la legge prov. autonoma di Bolzano n. 8 del 2017 ha successivamente abrogato sia l'art. 1-septies della legge prov. Bolzano n. 5 del 2008, sia i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 24 del 1996, rispettivamente introdotti dalle disposizioni impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.

Massima n. 41315

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per l'asserita genericità dei parametri invocati, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a fornire un'elencazione delle norme di attuazione statutaria in materia di ordinamento scolastico, omettendo tuttavia di chiarirne il contenuto e la portata, nonché di denunciare gli specifici profili di contrasto delle disposizioni impugnate. Nel caso in esame, l'indicazione della competenza statutaria che si assume violata è chiaramente espressa e riferita alla materia dell'istruzione elementare e secondaria, di cui all'art. 9, n. 2), dello statuto, il quale a sua volta contiene il richiamo ai precedenti artt. 4 e 5. La mancata indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto è causa di inammissibilità del ricorso statale avverso la legge di un soggetto ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013 ).

Massima n. 41316

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa indicazione dei principi fondamentali violati. L'onere di allegazione del ricorrente è stato soddisfatto attraverso l'espressa e analitica indicazione delle disposizioni statali, qualificate come norme interposte, che, nella prospettazione del ricorrente, pongono i principi fondamentali dei quali si assume la violazione. Spetta alla Corte costituzionale il compito di riconoscere, nelle norme interposte espressamente indicate dal ricorrente, i principi fondamentali che regolano la materia, nonché di verificare la coerenza della disciplina provinciale impugnata rispetto ad essi. ( Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 200 9). Laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti di una potestà legislativa concorrente, è suo onere indicare specificamente la disposizione statale che ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 54 del 2015, n. 165 del 2014, n. 141 del 2013 e n. 312 del 2010 ).

Massima n. 41317

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, sono inammissibili le censure del Governo riferite alla violazione della normativa statale secondaria. L'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 stabilisce che gli atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento vincolano la Regione e le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. Ne discende che l'emanazione delle norme di attuazione degli atti statali di indirizzo è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione o alle Province autonome. Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e l'autonomia legislativa provinciale non può essere limitata per mezzo di un atto statale secondario. Per costante giurisprudenza costituzionale, è escluso un obbligo di conformazione delle Province autonome alla normativa statale secondaria di attuazione, in quanto ciò comporterebbe la posizione sovraordinata di tale normativa rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime. ( Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2012, n. 209 del 2009, n. 267 del 2003, n. 533 del 2002, n. 371 del 2001 e n. 84 del 2001 ).

Massima n. 41318

Non sussiste il contrasto con i principi fondamentali della legge statale e la previsione del comma 1 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2004, il quale prevede la periodicità delle valutazioni dei dirigenti scolastici. Il legislatore provinciale ha previsto tre distinte scansioni temporali del servizio oggetto di valutazione, mentre una cadenza annuale delle valutazioni è stata prevista dall'art. 4, comma 3 della successiva direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25. Non solo tale atto normativo è successivo alla disposizione provinciale impugnata, ma va altresì escluso da tale disposizione di rango secondario discenda un vincolo cui la potestà legislativa provinciale debba attenersi. La peculiare modulazione da parte del legislatore provinciale dei periodi di attività sottoposti a valutazione, ancorché distinta rispetto a quella prevista dalla legge statale, è coerente con la natura triennale dell'incarico dirigenziale e, pertanto, in linea di continuità con il principio fondamentale enunciato dal legislatore statale, regola legittimamente lo spazio di autonomia nella materia in esame.

Massima n. 41319

Non sussiste il contrasto con i principi fondamentali della legge statale e la previsione del comma 2 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, che identifica espressamente gli «ambiti» che devono essere considerati ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici. Le differenze tra tali ambiti, definiti dal legislatore provinciale, e i criteri generali previsti nelle lett. da a) ad e) dell'art. 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015, attengono alla rispettiva formulazione letterale, piuttosto che alla loro concreta natura, rispetto alla quale si riscontra una adeguata e sufficiente corrispondenza.

Massima n. 41320

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4, 5 e 9, primo comma , n. 2), dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. La disposizione provinciale impugnata dal Governo, introducendo una peculiare disciplina del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, contrasta con i parametri evocati perché restringe solo ad alcune ipotesi la previsione della composizione collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione, mentre la disciplina statale prevede in ogni caso la composizione collegiale dell'organo chiamato ad effettuare le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. L'innovazione introdotta e le differenze tra i due modelli di valutazione non attengono alla mera «composizione» dell'organo, investendo la sua stessa identità e la sua funzione, essendo il requisito della collegialità volto a valorizzare il contributo di diverse professionalità e la migliore ponderazione degli interessi coinvolti. Nel complessivo intervento legislativo statale - in primo luogo l'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sviluppato dalla legge n. 107 del 2015 -, il momento di verifica dei dirigenti scolastici ha assunto carattere strategico, in quanto strettamente connesso all'ampliamento dei loro compiti e responsabilità e, pertanto, funzionale al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; ad esso è così sottesa un'imprescindibile esigenza di uniformità della misurazione, la quale comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi. In presenza di clausole di salvaguardia, i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione delle disposizioni statali in contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012 ).

Massima n. 41321

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4, 5 e 9, comma primo, n. 2), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, che attribuisce all'intendente scolastico il potere - del tutto inedito e sfornito di qualsiasi riferimento normativo nell'ambito della disciplina statale - di approvare, «su richiesta» del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale». L'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla natura e ai limiti di tale procedura «alternativa» introduce un grave elemento di incertezza, poiché rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori i suoi risultati, violando la necessaria terzietà dell'organo chiamato ad esprimere la valutazione, e così collidendo con i principi fondamentali della legislazione statale, rinvenibili sia nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia nell'art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015, ai quali anche la Provincia autonoma di Bolzano è soggetta in materia di istruzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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