Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2018
Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2018
- Data di deposito
- 30 gennaio 2018
- Data di decisione
- 5 dicembre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 39746
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. Il rimettente fornisce, seppur in modo sintetico, una descrizione della fattispecie concreta che ne rende evidente la riconducibilità all'ambito di applicazione della disposizione scrutinata, così chiarendo la rilevanza della questione. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che una questione di legittimità costituzionale può ritenersi validamente posta qualora il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata, che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 2015 ).
Massima n. 39747
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di specifica motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. Il rimettente, richiamando ampi brani della sentenza n. 46 del 1986, ha individuato in modo chiaro, seppure in sintesi, le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 1986 ).
Massima n. 39748
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali, la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi, a differenza di quanto stabilito per i dipendenti statali dall'art. 14, lett. b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Non sussistono oggettivi elementi idonei a motivare il perdurare di tale differenziazione, di fronte ad una attività di significativa rilevanza, che, come sostenuto dal giudice a quo, presenta analoga valenza sia per l'impiego statale, che per quello presso enti locali. La discrezionalità del legislatore, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nel dettare discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneità non sono compatibili con il principio dettato dall'art. 3 Cost.
Massima n. 39749
Accolta, nei termini indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l., n. 680 del 1938, per violazione dell'art. 3 Cost., resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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