Corte costituzionale

Sentenza n. 11/2018

Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/2018
Data di deposito
30 gennaio 2018
Data di decisione
5 dicembre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938

Parametri

Massime

Massima n. 39746

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. Il rimettente fornisce, seppur in modo sintetico, una descrizione della fattispecie concreta che ne rende evidente la riconducibilità all'ambito di applicazione della disposizione scrutinata, così chiarendo la rilevanza della questione. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che una questione di legittimità costituzionale può ritenersi validamente posta qualora il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata, che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 2015 ).

Massima n. 39747

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di specifica motivazione, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. Il rimettente, richiamando ampi brani della sentenza n. 46 del 1986, ha individuato in modo chiaro, seppure in sintesi, le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 1986 ).

Massima n. 39748

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevede per gli impiegati degli enti locali, la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi, a differenza di quanto stabilito per i dipendenti statali dall'art. 14, lett. b ), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Non sussistono oggettivi elementi idonei a motivare il perdurare di tale differenziazione, di fronte ad una attività di significativa rilevanza, che, come sostenuto dal giudice a quo, presenta analoga valenza sia per l'impiego statale, che per quello presso enti locali. La discrezionalità del legislatore, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nel dettare discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneità non sono compatibili con il principio dettato dall'art. 3 Cost.

Massima n. 39749

Accolta, nei termini indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d.l., n. 680 del 1938, per violazione dell'art. 3 Cost., resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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