Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2018
Corte cost., ord. 20 aprile 2018, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2018
- Data di deposito
- 20 aprile 2018
- Data di decisione
- 7 febbraio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:85
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40057
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione delle fattispecie di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., censurato dai Tribunali di Pisa e di Ivrea, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza, come invece previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. Difetta la motivazione sulla rilevanza, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi a indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati all'imputato, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; ed altresì in quanto l'ordinanza del Tribunale di Pisa annovera, tra quelli contestati, un reato per il quale non è applicabile la sospensione con messa alla prova. Inoltre, in punto di non manifesta infondatezza il Tribunale di Ivrea si limita a richiamare genericamente il contenuto della sentenza n. 201 del 2016 (in tema di decreto penale di condanna), senza indicare le ragioni dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., evocato solo indirettamente. ( Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016, sulla inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ). Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem [in specie, con generico richiamo al contenuto di una sentenza costituzionale]: dato il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, rispettivamente, dal Tribunale ordinario di Pisa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e dal Tribunale ordinario di Ivrea, in riferimento al solo art. 24 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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