Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2018

Corte cost., ord. 27 marzo 2018, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2018
Data di deposito
27 marzo 2018
Data di decisione
21 febbraio 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 2, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 4-bis, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 12, legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • art. 14, legge n. 459 del 27 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 40731

È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sull'interesse ad agire in accertamento davanti al giudice ordinario; e per risolvibilità in altra sede dell'incertezza sulla pienezza del diritto al voto nelle operazioni referendarie - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge n. 459 del 2001, censurati dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero. Pur essendo evidenziate oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della "effettività" del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, il mero riferimento all'interesse all'accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, sulla pienezza del diritto di voto del residente all'estero, con riguardo alla (allora) futura consultazione referendaria, senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o per relationem (della situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto), non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame da parte della Corte costituzionale dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità dell'azione. Inoltre - diversamente dalle ipotesi di elezione del Parlamento nazionale (i cui risultati sono esclusivamente rimessi al controllo delle Camere di appartenenza ex art. 66 Cost.) e analogamente all'ipotesi di elezione dei membri italiani del Parlamento europeo - l'incertezza sulla pienezza del diritto di voto nella procedura referendaria non può essere considerata costituzionalmente insuperabile nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo, atteso che nella procedura referendaria sono espressamente previste la reclamabilità delle operazioni di voto all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (artt. 23 della legge n. 352 del 1970 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003) e la loro successiva sottoponibilità all'esame dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il quale è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014, e sentenza n. 110 del 2015, sulle diverse possibilità di accertamento della pienezza del diritto di voto nelle elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo ). L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 14 del 2009 e n. 1 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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