Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2018
Corte cost., ord. 16 marzo 2018, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2018
- Data di deposito
- 16 marzo 2018
- Data di decisione
- 21 febbraio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 649, comma 1, codice penale
- art. 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 6 del 19 gennaio 2017
Parametri
Massime
Massima n. 39935
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dal Tribunale di Matera nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, prevede che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e non anche del convivente more uxorio. Nell'ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procede nel processo a quo viene espressamente definito quale ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa. Come peraltro confermato anche dagli atti del giudizio principale, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza. Da tale circostanza - laddove venisse accertata nel processo a quo la responsabilità dell'imputato nei confronti della ex convivente - consegue inequivocabilmente l'inapplicabilità della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 93 del 2016, n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015; sentenza n. 58 del 2009, sulla possibilità di confermare le affermazioni dell'ordinanza di rimessione attraverso gli atti del giudizio principale ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Matera, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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