Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2018
Corte cost., ord. 8 marzo 2018, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2018
- Data di deposito
- 8 marzo 2018
- Data di decisione
- 7 febbraio 2018
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 25 del 23 novembre 2015
- art. 20, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 25 del 23 novembre 2015
- art. 21, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 25 del 23 novembre 2015
- art. 24, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 25 del 23 novembre 2015
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 3, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 11, comma 8, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 11, comma 9, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 63, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 75, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
- art. 3, comma 17, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Massime
Massima n. 39933
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. e), 119, sesto comma, Cost. e in relazione agli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 e all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, come sostituito dall'art. 75 del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata dell'assunto che le modifiche recate dalle leggi reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2016 e n. 27 del 2015, che hanno inciso in vario modo sulle disposizioni impugnate, "superano i rilievi precedentemente formulati"). In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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