Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/2018
Corte cost., ord. 8 marzo 2018, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/2018
- Data di deposito
- 8 marzo 2018
- Data di decisione
- 24 gennaio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 649, codice di procedura penale
- art. 3, comma 1, legge n. 898 del 23 dicembre 1986
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39930
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU - degli artt. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e 649 cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria [in caso di operazioni commerciali fittizie a danno dei fondi agricoli europei] e il divieto di sottoporre lo stesso imputato, condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile, a un secondo procedimento penale per il medesimo fatto, solo in caso di giudizi formalmente qualificati come penali. Il rimettente, nel denunciare che le due norme censurate violerebbero il principio convenzionale nell'accezione precisata dalla Corte EDU, secondo cui il divieto di bis in idem impedirebbe che la stessa persona sia sottoposta ad un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, oblitera del tutto la differenza tra la tutela del divieto suddetto nell'ambito della CEDU e nell'ambito dell'Unione europea, trascurando di esaminare i principi di diritto UE applicabili al caso di specie (peraltro, non del tutto coincidenti con quelli sviluppati dalla Corte EDU); in tal modo, omette passaggi motivazionali indispensabili per un'adeguata prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale. Risulta, inoltre, omessa qualsiasi motivazione sui presupposti per cui la Corte EDU riconosce la natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata, ed è insufficiente la stessa descrizione della fattispecie in esame; né, infine, è presa in alcuna considerazione la circostanza che il procedimento penale concluso, per lo stesso fatto storico, con la dichiarata prescrizione del reato, ha riguardato una persona fisica, mentre quello di cui è investito - opposizione alla sanzione ammnistrativa pecuniaria - riguarda la società di cui la medesima persona fisica è legale rappresentante. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione carente, insufficiente e confusa dell'ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, quando i vizi siano particolarmente gravi. ( Precedente citato: ordinanza n. 373 del 2004 ).
Massima n. 39931
Affermata la manifesta inammissibilità - per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e dell'art. 649 cod. proc. pen., sono assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate [circa l'irrilevanza delle medesime questioni e la mancata sussistenza del presupposto per l'applicazione del parametro convenzionale evocato].
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), sollevate, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dal Tribunale ordinario di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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