Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/2018

Corte cost., ord. 21 dicembre 2018, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
242/2018
Data di deposito
21 dicembre 2018
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 10 del 14 luglio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 40602

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per le lacune dell'ordinanza di rimessione che incidono sulla valutazione della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 10 del 2003, che disciplina il momento di costituzione del presupposto d'imposta relativo alla tassa automobilistica regionale. L'ordinanza di rimessione, omettendo di precisare la data di immatricolazione del veicolo - antecedente logico dell'approfondimento legato al momento d'insorgenza del presupposto impositivo - non consente di accertare compiutamente il dies a quo del periodo d'imposta secondo la disciplina regionale, incidendo sulla valutazione della rilevanza della questione. L'omessa o l'insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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