Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2018
Corte cost., ord. 21 dicembre 2018, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2018
- Data di deposito
- 21 dicembre 2018
- Data di decisione
- 21 novembre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 10 del 14 luglio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 40602
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per le lacune dell'ordinanza di rimessione che incidono sulla valutazione della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 10 del 2003, che disciplina il momento di costituzione del presupposto d'imposta relativo alla tassa automobilistica regionale. L'ordinanza di rimessione, omettendo di precisare la data di immatricolazione del veicolo - antecedente logico dell'approfondimento legato al momento d'insorgenza del presupposto impositivo - non consente di accertare compiutamente il dies a quo del periodo d'imposta secondo la disciplina regionale, incidendo sulla valutazione della rilevanza della questione. L'omessa o l'insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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