Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2018

Corte cost., ord. 7 dicembre 2018, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/2018
Data di deposito
7 dicembre 2018
Data di decisione
25 ottobre 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 2, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 6, comma 5, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • art. 10, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
  • legge n. 172 del 1° ottobre 2012
  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41056

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per una molteplicità di ragioni, talune delle quali già decise con la sentenza n. 143 del 2018, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Imperia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile - degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del 2017. L'ordinanza di rimessione si basa sul presupposto che la disciplina censurata, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione i reati sessuali nei confronti di minori, sia sempre, in linea generale e astratta, più favorevole rispetto a quella precedente, mentre una comparazione tra le due normative dovrebbe effettuarsi in concreto, tenendo conto tra l'altro degli effetti del bilanciamento delle circostanze, degli atti interruttivi e della continuazione, cosicché l'accoglimento delle questioni non consentirebbe di per sé di rimuovere il vulnus costituzionale lamentato. Inoltre, per soddisfare l'obiettivo imposto dai vincoli europei di rendere possibile il perseguimento dei reati di cui trattasi dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, occorrerebbe una rimodulazione della disciplina della prescrizione che potrebbe atteggiarsi in plurimi modi alternativi, attraverso soluzioni messe in atto dal legislatore nelle riforme che sono succedute alla legge n. 251 del 2005, ma che, in considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, non sono applicabili a fatti pregressi rispetto alla loro entrata in vigore. Infine, l'intervento manipolativo richiesto risulterebbe del tutto disomogeneo rispetto alla ratio della disciplina transitoria - prevista dall'10 della legge n. 251 del 2005, di cui si chiede l'estensione - che intende regolare gli effetti nel tempo della nuova normativa, anche allo scopo di salvaguardare l'attività processuale già svolta, mentre non prevede esclusioni o esenzioni per settori o per determinate categorie di reati. ( Precedente citato: sentenza n. 143 del 2018 ). In considerazione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, si applica ad esso il fondamentale principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, dal Tribunale ordinario di Imperia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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