Corte costituzionale
Ordinanza n. 220/2018
Corte cost., ord. 29 novembre 2018, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 220/2018
- Data di deposito
- 29 novembre 2018
- Data di decisione
- 7 novembre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:220
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40481
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. ( Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Varese, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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