Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2018
Corte cost., ord. 5 novembre 2018, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2018
- Data di deposito
- 5 novembre 2018
- Data di decisione
- 10 ottobre 2018
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:193
Parametri
Massime
Massima n. 40300
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, affinché sia dichiarato che non spettava alla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con la legge n. 1 del 2014, confermare il segreto sul verbale contenente l'audizione dell'ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, nonché rigettare la richiesta di desecretazione avanzata dalla Procura di Torino, e, per l'effetto, chiedendo altresì di annullare la deliberazione del 3 maggio 2017, che ha mantenuto la secretazione del resoconto stenografico della seduta del 2 agosto 2016, e consentire quindi la prosecuzione dell'attività dell'autorità giudiziaria. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto sotto il primo profilo deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e la legittimazione a resistere della Commissione parlamentare di inchiesta; sotto il secondo profilo, il ricorso è indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale ed alla connessa titolarità circa lo svolgimento delle attività di indagine, funzionale alle scelte sull'esercizio dell'azione penale. Per costante giurisprudenza costituzionale, deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, in quanto titolare delle attività di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016, n. 17 del 2013 ). A norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, le quali, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 de 1953. ( Precedenti citati: sentenza n. 231 del 1975; ordinanze n. 73 del 2006 e n. 228 del 1975 ). Ove la Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, i cui atti sono oggetto di ricorso per conflitto di poteri, sia cessata ex lege dalle proprie funzioni con la fine della Legislatura, la legittimazione a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei suoi confronti va trasferita al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., ai quali vanno pertanto notificati il ricorso e l'ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Torino, nei confronti della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con la legge 7 gennaio 2014, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati);
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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