Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/2018
Corte cost., ord. 5 novembre 2018, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/2018
- Data di deposito
- 5 novembre 2018
- Data di decisione
- 10 ottobre 2018
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-quater, legge della Regione Toscana n. 49 del 22 settembre 2003
- art. 33, legge della Regione Toscana n. 35 del 14 luglio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 40281
È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, per il quale la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con sentenza n. 47 del 2017, ha chiarito come il "fermo amministrativo" sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale", e che l'esclusione della sospensione dell'obbligo tributario suddetto nel periodo di fermo della vettura non si pone in contrasto con l'esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, rientrando, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze