Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2018

Corte cost., ord. 5 novembre 2018, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/2018
Data di deposito
5 novembre 2018
Data di decisione
10 ottobre 2018
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8-quater, legge della Regione Toscana n. 49 del 22 settembre 2003
  • art. 33, legge della Regione Toscana n. 35 del 14 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 40281

È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, per il quale la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con sentenza n. 47 del 2017, ha chiarito come il "fermo amministrativo" sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale", e che l'esclusione della sospensione dell'obbligo tributario suddetto nel periodo di fermo della vettura non si pone in contrasto con l'esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, rientrando, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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