Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2018
Corte cost., ord. 5 luglio 2018, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2018
- Data di deposito
- 5 luglio 2018
- Data di decisione
- 6 giugno 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:145
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40185
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti - cumulativi - della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. ( Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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