Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2018
Corte cost., ord. 26 giugno 2018, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2018
- Data di deposito
- 26 giugno 2018
- Data di decisione
- 23 maggio 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 6, lett. s), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 13, comma 6, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
- art. 20, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 41367
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), "la memoria di costituzione" depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio a quo non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità - in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta - dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; ordinanza allegate alla sentenza n. 154 del 1995).
Massima n. 41368
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevederebbe il pagamento di un contributo unificato pari al doppio di quello stabilito per l'ordinario ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. È erroneo l'assunto del rimettente, poiché ben diverso e articolato è il meccanismo per determinare il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai giudici amministrativi, il cui ammontare dipende dal rito applicabile e dalla materia oggetto del contenzioso e, per le ipotesi residuali, è equiparato a quello dovuto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Una corretta e completa ricostruzione del quadro normativo era tanto più necessaria in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mantiene peculiari caratteristiche che non impongono di allineare la quantificazione del relativo contributo a quello previsto per i ricorsi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, rientrando tale quantificazione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, nella discrezionalità del legislatore. ( Precedente citato: ordinanza n. 164 del 2010 ). L'erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento inficia l'iter logico-argomentativo posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, determinandone la manifesta inammissibilità. ( Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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