Corte costituzionale

Sentenza n. 90/2017

Corte cost., sent. 28 aprile 2017, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/2017
Data di deposito
28 aprile 2017
Data di decisione
22 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:90

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39468

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui consente che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per i reati indicati si applichi ai minorenni. Le ordinanze di rimessione hanno indicato i dati di fatto sufficienti a rendere le questioni rilevanti nei rispettivi giudizi (esistenza di ordine d'esecuzione della sentenza di condanna per una pena residua inferiore a tre anni e titolo del reato per il quale è intervenuta la condanna preclusiva della sospensione, altrimenti applicabile), non risultando perciò significativa la mancata indicazione di elementi ulteriori, sulla quale è basata l'eccezione.

Massima n. 39469

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., in collegamento con l'art. 27, terzo comma, Cost. - l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano, sez. per i minorenni, ponendo l'indiscriminato divieto di sospendere l'esecuzione della pena detentiva breve in relazione a determinati reati, introduce in sede di esecuzione nei confronti dei minori un rigido automatismo, fondato su una presunzione di pericolosità legata al titolo del reato commesso, che esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze del minore. Tale automatismo è incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena e viola il principio della protezione della gioventù, al quale non può ritenersi conforme un regime che - imponendo l'ingresso in carcere del minore utilmente assoggettabile a una misura alternativa ed interrompendo così il percorso rieducativo eventualmente già intrapreso - collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2016, sulla presunzione di pericolosità posta a base dell'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.; sentenza n. 16 del 1998, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui estendeva agli imputati minorenni le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive ). La sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ha una funzione determinante nei confronti dei minori, poiché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e permette loro di richiedere e (sussistendone le condizioni) ottenere una misura alternativa alla detenzione. Va riaffermata l'esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato, tra l'altro, dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi particolarmente individualizzate, in funzione del recupero del minore deviante, questo essendo l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.: vale a dire, l'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 1996, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978 ). Il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio nei confronti dei minorenni condannati contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneità di questa a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. ( Precedente citato: sentenza n. 436 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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