Corte costituzionale

Sentenza n. 9/2017

Corte cost., sent. 13 gennaio 2017, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/2017
Data di deposito
13 gennaio 2017
Data di decisione
14 dicembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 39308

È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo e il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale con esito negativo (dichiarazione di inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, negata omologazione del concordato, di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare). La legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare, nel periodo annuale decorrente dalla cancellazione, una procedura di concordato che andrebbe ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze di fallimento, è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. sesta civ., ord. n. 21286/2015), sicché - nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame - risulta immotivata la premessa della questione prospettata. ( Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 10 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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