Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2017
Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2017
- Data di deposito
- 13 aprile 2017
- Data di decisione
- 22 marzo 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 59, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 13, comma 5, legge n. 431 del 9 dicembre 1998
Parametri
- art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 39573
È inammissibile la memoria illustrativa che la parte costituita depositi oltre il termine di cui all'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 39574
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. contratto di locazione "catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro caducati dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. La norma censurata non ripristina né ridefinisce (quanto a durata e corrispettivo) i rapporti giuridici di locazione sorti in base a contratti non registrati nel termine prescritto, la cui convalida, ad opera delle precedenti disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa, invece, prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità e, dunque, l'assenza di effetti ab origine del contratto (ribadita dal comma 1 dello stesso riformulato art. 13 della legge n. 431). Ciò è confermato dal testo della disposizione, nel quale il riferimento al "canone di locazione dovuto" è completato, in senso specificativo, dalla locuzione "ovvero dell'indennità di occupazione maturata", proprio perché - non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege - la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone legale stabilito dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto. Né è sufficiente a violare il giudicato costituzionale la (solo) parziale coincidenza dell'importo indennitario con quello del suddetto canone legale, atteso che l'assetto disciplinatorio dettato dalle norme dichiarate incostituzionali era più ampio e differente rispetto al nuovo. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2015 e n. 169 del 2015, dichiarative dell'incostituzionalità del c.d. contratto catastale; ordinanza n. 420 del 2007, sulla nullità, ex art. 1418 cod. civ., del contratto di locazione non registrato nel termine perentorio di trenta giorni ).
Massima n. 39575
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, per il periodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza n. 169 del 2015), riconosce dovuto dai conduttori un importo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) inferiore al canone (non eccedente il "valore minimo" definito dalla contrattazione collettiva territoriale) che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, il giudice può riconoscere dovuto dal conduttore "nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione". Le situazioni poste in comparazione sono certamente non omogenee, dal momento che la prima attiene - in via transitoria - ad una "indennità" dovuta in correlazione a una pregressa occupazione dell'immobile senza un valido titolo locativo, per di più qualificata dall'affidamento riposto dall'inquilino nel dettato normativo poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015), mentre la seconda si riferisce - a regime - ad un "canone" determinabile dal giudice che accerta l'esistenza di un contratto scritto non tempestivamente registrato, e, dunque, a una fattispecie che si pone sul piano della determinazione del corrispettivo di una locazione (recuperata in termini di validità ed efficacia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 136 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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