Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2017

Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2017
Data di deposito
13 aprile 2017
Data di decisione
22 marzo 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 8, legge della Regione Puglia n. 38 del 30 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39584

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dei Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano. Detti Comuni - costituitisi insieme a quelli ricorrenti e a quelli intervenuti nel processo principale - non erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, né sono legittimati a intervenire davanti alla Corte, non essendo titolari di un interesse qualificato, ma di un mero interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati, come ogni altro Comune del territorio pugliese, alla norma regionale censurata. Per costante giurisprudenza costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953, e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 243 del 2016, n. 173 del 2016, n. 236 del 2015, n. 70 del 2015, n. 37 del 2015, n. 162 del 2014, e relative ordinanze dibattimentali; ordinanze n. 227 del 2016, n. 240 del 2014 e n. 156 del 2013 ) .

Massima n. 39585

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, basata sull'assunto che - nel censurare il contrasto della norma regionale con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 - il rimettente avrebbe erroneamente ritenuto che l'agevolazione tributaria prevista da quest'ultimo sia applicabile anche a rifiuti non provenienti da raccolta differenziata, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti nel giudizio a quo. Il tributo speciale per il conferimento in discarica, istituito dalla legge n. 549 del 1995, ha carattere generale e dalla sua disciplina non può desumersi che il legislatore statale, nel prevedere la riduzione tributaria per gli scarti e i sovvalli di cui al citato art. 3, comma 40, abbia voluto escludere dall'agevolazione quelli derivanti dal trattamento di rifiuti raccolti in modo indifferenziato, né che l'agevolazione intenda incentivare (come fanno altre disposizioni) la raccolta differenziata. Quanto all'accertamento in concreto che i rifiuti di cui si trattasi nel giudizio a quo abbiano natura di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, soggetti al tributo in misura ridotta, non può la Corte costituzionale interferire con la valutazione del rimettente motivata in maniera sufficiente e non irrazionale, sulla scorta delle risultanze istruttorie. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010 ) .

Massima n. 39586

Benché il rimettente, censurando l'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119 Cost., menzioni le materie "armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie", dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione appare chiaro che è denunciata l'invasione della competenza statale esclusiva in tema di tributi statali, e che si tratta dunque della materia "sistema tributario [...] dello Stato". Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può essere superata, laddove dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione i termini della questione appaiano sufficientemente definiti. ( Precedenti citati: sentenza n. 448 del 1997 e ordinanza n. 211 del 2004).

Massima n. 39587

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, conviene esaminare per prime, per la loro potenziale natura assorbente, le censure di violazione della competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.

Massima n. 39588

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost. - l'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui prevede che "[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi". La norma censurata dal TAR Puglia viola la competenza statale esclusiva nella materia "sistema tributario [...] dello Stato", giacché si pone in netto contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, il quale - con riguardo al medesimo presupposto d'imposta (deposito in discarica di "scarti e [...] sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio") e indipendentemente dalle modalità di raccolta (differenziata o indifferenziata) dei rifiuti sottoposti al trattamento - prevede l'applicazione della c.d. "ecotassa" ridotta al 20 per cento, anziché dell'aliquota massima del tributo; non è in contrario sostenibile che il riferimento a quest'ultima, contenuto nella norma regionale, starebbe solo ad indicare il parametro sul quale calcolare il 20 per cento del tributo, essendo tale tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme non suffragato da alcun criterio interpretativo (letterale o di altro tipo); né è invocabile il potere delle Regioni di stabilire con legge l'ammontare annuo del tributo speciale, costituendo esso la mera base di calcolo del benefico fiscale in esame, la cui previsione non rientra nelle determinazioni attribuite alle Regioni. Violata è altresì la competenza statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", in quanto - alla luce di principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale - alle Regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti; l'imposizione di aliquote differenziate da Regione a Regione vanificherebbe la tutela uniforme dell'ambiente che lo Stato assicura sull'intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi. Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni al riguardo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale, trattandosi di un tributo che va considerato statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni e alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla norma statale [di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995]. ( Precedenti citati: sentenze n. 413 del 2006, n. 412 del 2006, n. 397 del 2005, n. 335 del 2005, n. 431 del 2004, n. 381 del 2004, n. 241 del 2004, n. 37 del 2004, n. 29 del 2004, n. 311 del 2003, n. 297 del 2003 e n. 296 del 2003 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Pertanto, la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero le peggiorino. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2015, n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 314 del 2009, n. 164 del 2009, n. 437 del 2008, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007 ) . Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico "ambiente" dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione, sicché una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti "effetti allocativi") sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali. ( Precedente citato: sentenza n. 58 del 2015 ).

Massima n. 39589

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ) e s ), Cost. - la questione di costituzionalità, in parte qua, dell'art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in riferimento alla materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento dei Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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