Corte costituzionale
Sentenza n. 81/2017
Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/2017
- Data di deposito
- 13 aprile 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 2, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 3, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 4, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 5, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 6, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
- art. 12, comma 7, legge della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 39513
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente per asserito difetto di chiarezza e pretestuosità delle censure formulate dal Governo. Il ricorso governativo soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, mentre le contestazioni in ordine alla congruità e correttezza degli argomenti addotti a conforto dell'impugnazione ineriscono alla fondatezza e non all'ammissibilità della questione. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della stessa, e deve contenere una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 273 del 2016 e n. 265 del 2016).
Massima n. 39514
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, devono essere esaminate in via preliminare le censure promosse dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle (riferite all'art. 3 Cost.) che investono il contenuto della norma regionale impugnata. Le censure proposte dal Governo per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione hanno carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle (riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione) che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale impugnata.
Massima n. 39515
Per costante giurisprudenza, lo scrutinio delle censure di illegittimità costituzionale attinenti al riparto di competenza tra Stato e Regioni implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata, tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016).
Massima n. 39516
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ("ordine pubblico e sicurezza") ed l ("giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale"), Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura di violazione della competenza esclusiva statale [in materia di "giurisdizione e norme processuali"] di cui alla lett. l) . Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013).
Massima n. 39517
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce il "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Lungi dal prevedere una misura riconducibile alle attribuzioni della Regione, la disposizione impugnata dal Governo interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa (anche dei non abbienti), incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di "giurisdizione e norme processuali". (Precedenti citati: sentenza n. 299 del 2010, dichiarativa dell'incostituzionalità di norma della Regione Puglia che prevedeva un sostegno economico per garantire la tutela legale e l'effettività del diritto di difesa degli immigrati presenti sul territorio regionale; sentenza n. 237 del 2015, sull'inerenza del patrocinio a spese dello Stato, già gratuito patrocinio, alla disciplina del processo).
Massima n. 39518
Accolta - per violazione della competenza statale esclusiva in materia di "giurisdizione e norme processuali" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. h ("ordine pubblico e sicurezza) ed l ("ordinamento penale"), Cost.
Massima n. 39519
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), Cost. - l'art. 12, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce un fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, destinato alla stipula di convenzioni volte a garantire il "patrocinio legale gratuito" a favore degli addetti che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante le azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni, nonché l'anticipo delle spese mediche e il ristoro di quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti per le cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti che siano rimasti feriti sul campo durante le predette azioni. La disposizione censurata dal Governo interviene su profili inerenti al rapporto di lavoro privatizzato del personale della polizia locale, disciplinato dalla contrattazione collettiva, e al rapporto di lavoro di diritto pubblico del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed alla Polizia penitenziaria, posto alle dipendenze dello Stato e disciplinato da norme legislative, e pertanto - nella parte concernente gli addetti delle Polizie locali - viola la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", mentre - nella parte riguardante gli addetti delle Forze dell'ordine - invade la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", oltre che quella in materia di "ordinamento civile". Né rileva la previsione dell'utilizzazione del fondo mediante la stipula di apposite convenzioni, poiché l'ipotetica, eventuale (e non precisata) collaborazione con gli organi statali appare disciplinata unilateralmente, così da risultare comunque lesiva delle competenze statali. ( Precedenti citati: sentenza n. 19 del 2013, sulle indennità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; sentenze n. 114 del 2009 e n. 10 del 2008, sul divieto alle Regioni di disciplinare unilateralmente forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato ) . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione dello stesso concerne una materia attinente all'ordinamento civile, attratta nella competenza esclusiva dello Stato. La disciplina del rapporto di lavoro è infatti contraddistinta dal concorso della fonte legislativa statale (le previsioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001) e della contrattazione collettiva (art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001), alla quale, in forza della legge statale, è attribuita una potestà regolamentare di ampia latitudine. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 180 del 2015).
Massima n. 39520
Accolta - per violazione delle competenze statali esclusive di cui agli artt. 117, comma secondo, lett. g ) ed l ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 3 Cost.
Massima n. 39521
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - i commi 5, 6 e 7 dell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 7 del 2016. Tali disposizioni non hanno una propria autonomia precettiva, poiché dettano prescrizioni strumentali a rendere applicabili i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, già giudicati illegittimi, ai quali sono avvinti da un inscindibile legame. (Precedente citato: sentenza n. 185 del 2016, sulla illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016);
2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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