Corte costituzionale

Sentenza n. 72/2017

Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/2017
Data di deposito
12 aprile 2017
Data di decisione
7 febbraio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Basilicata n. 53 del 26 novembre 2015
  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Basilicata n. 53 del 26 novembre 2015
  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 53 del 26 novembre 2015
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 53 del 26 novembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39961

L'avvenuto esaurimento dell'efficacia temporale degli artt. 2, comma 1, lett. a) e c), e 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015 non incide sulla definizione delle questioni di costituzionalità promosse dal Governo avverso tali disposizioni, atteso che esse, come presumibile, hanno avuto applicazione, e che - con specifico riguardo all'art. 2, comma 1 - il permanere dell'interesse del ricorrente alla definizione del giudizio costituzionale è attestato anche dalla pendenza di una procedura di infrazione comunitaria riferita alla normativa regionale.

Massima n. 39962

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, secondo cui, per il personale sanitario regionale, in via transitoria e fino al 31 luglio 2016, il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro è determinato in 12 mesi (lett. a) e sono possibili riposi giornalieri inferiori a 11 ore in presenza di eventi eccezionali non prevedibili (lett. b). Le norme impugnate dal Governo - che di fatto prorogano il regime transitorio previsto dall'art. 14 della legge n. 161 del 2014, cessato il 25 novembre 2015 - violano la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, poiché risultano in contrasto con la normativa nazionale di riferimento (artt. 4, 7 e 17 del d.lgs. n. 66 del 2003), che riserva esclusivamente all'autonomia collettiva (precisandone limiti e condizioni) il potere di derogare alle disposizioni in materia di durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero, poste dal legislatore statale in via generale. Né osta a tali considerazioni la rilevanza che la regolazione dell'orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti dalle competenze statali (come quella in materia di ordinamento civile), anche con la previsione di modalità più efficienti di utilizzo delle risorse umane disponibili. La disciplina dei vari aspetti della definizione del tempo della prestazione lavorativa - di cui costituisce manifestazione anche l'istituto delle ferie - è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente (pubblico o privato), che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 178 del 2015, n. 18 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011 e n. 324 del 2010; sentenza n. 286 del 2013, con specifico riguardo all'istituto delle ferie ).

Massima n. 39963

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, resta assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost.

Massima n. 39964

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 17 del 2016, nella parte in cui dispone che "all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, la data del '31 luglio 2016' è sostituita dalla data del '31 dicembre 2016' ". La norma impugnata dal Governo - prorogando sino al 31 dicembre 2016 la vigenza delle previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - ha rinnovato e prolungato la riscontrata violazione costituzionale.

Massima n. 39965

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, che autorizza le aziende sanitarie regionali, fino al 31 luglio 2016, ad acquisire personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministrazione, per una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, del personale dipendente, e prevede che detta spesa non è computabile agli effetti del rispetto dei vincoli alla spesa per il personale stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. La norma impugnata dal Governo è incompatibile con i vincoli di spesa complessivamente posti dal legislatore statale per le assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (comprese le Regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale), giacché risulta in contrasto con la normativa statale di riferimento, e in particolare con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - costituente principio generale di coordinamento della finanza pubblica, cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi - il quale stabilisce la possibilità, da qualsiasi finalità motivata, per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2009 per le stesse finalità, vale a dire per le medesime tipologie di utilizzo di risorse umane. Nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato può legittimamente imporre, anche alle Regioni, limiti alle possibilità di assunzione di personale a tempo determinato, come quelli previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, il quale costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica, cui devono adeguarsi le Regioni stesse nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2014, n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012 ).

Massima n. 39966

Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, resta assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 81 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità), nella parte in cui dispone che «all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, la data del "31 luglio 2016" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2016"».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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