Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2017
Corte cost., sent. 7 aprile 2017, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2017
- Data di deposito
- 7 aprile 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 11 del 16 maggio 2016
- art. 10, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 21 del 14 maggio 1991
- art. 1, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 11 del 16 maggio 2016
- art. 10, comma 3, bis, legge della Regione Piemonte n. 21 del 14 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 39875
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo che nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010 e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2009 - comporterebbe una illegittima novazione della fonte legislativa statale nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute". Con la disposizione censurata, il legislatore regionale non si è appropriato dei principi stabiliti dalla legge statale e riservati alla competenza di quest'ultima, riproducendone il contenuto, bensì ha modificato il precedente art. 10, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991 in modo da renderlo aderente alla legislazione statale sopravvenuta, richiamando, anche con espliciti riferimenti testuali, i nuovi principi fondamentali in materia di "tutela della salute" contenuti nel d.lgs. n. 153 del 2009, e rinviando per gli aspetti attuativi al d.m. 16 dicembre 2010, specificamente menzionato. Un simile intervento di adeguamento della previgente disciplina regionale ai principi fondamentali contenuti in norme statali sopravvenute va considerato pienamente legittimo, se non addirittura imposto ai sensi del medesimo art. 117, terzo comma, Cost., evocato dal ricorrente. Allorchè il legislatore regionale non si appropria, riproducendone i contenuti, dei principi stabiliti dalla legge statale nell'esercizio della competenza ad essa riservata, ma richiama, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale alla quale la Regione è tenuta ad adeguarsi, non può ritenersi correttamente evocato il tema della novazione della fonte, né sono applicabili i principi della giurisprudenza costituzionale che riscontrano un vizio di incostituzionalità nelle leggi regionali ripetitive di contenuti di leggi dello Stato, espressive di una competenza riservata a quest'ultimo, a prescindere dalla conformità o dalla difformità della legge regionale rispetto a quella statale. ( Precedente citato: sentenza n. 195 del 2015 ).
Massima n. 39876
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, aggiuntivo del comma 3-bis all'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991, che, innovando significativamente la precedente disciplina regionale, estende agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale), secondo modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale. La norma regionale impugnata dal Governo, ampliando il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia "tutela della salute" contenuti nella vigente normativa statale, la quale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo (come quelle contemplate dalla disposizione impugnata) alle sole farmacie convenzionate con il SSN (art. 1, comma 2, lett. d ed e, del d.lgs. n. 153 del 2009), consentendo che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita possano solo vendersi talune classi di medicinali non soggette a prescrizione medica (art. 32 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito). All'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 153 del 2009 - riguardante l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo - va riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di "tutela della salute". Per costante giurisprudenza costituzionale, i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all'organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. ( Precedente citato: sentenza n. 255 del 2013 ).
Massima n. 39877
Accolta - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, restano assorbiti gli ulteriori profili riferiti all'art. 32 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 recante «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica)»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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