Corte costituzionale

Sentenza n. 6/2017

Corte cost., sent. 11 gennaio 2017, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/2017
Data di deposito
11 gennaio 2017
Data di decisione
23 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2016
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 11 aprile 2016

Parametri

Massime

Massima n. 39429

Le censure proposte dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 devono essere prese in considerazione sia con riferimento diretto all'art. 81, terzo comma, Cost., sia in relazione alle norme contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, dovendo escludersi che sia incoerente l'accostamento tra il parametro costituzionale evocato e l'art. 3, comma 13, del citato d.lgs. (in relazione al quale sono sviluppate alcune censure). I principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 sono al centro di un intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione afferente ai parametri costituzionali posti a presidio degli interessi finanziari, cosicché il d.lgs. n. 118 del 2011 contiene disposizioni ispirate non soltanto all'armonizzazione dei bilanci pubblici - materia attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - ma anche ad altri parametri come, nel caso di specie, il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., rispetto al quale l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale. ( Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016 ). Come già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, esistono alcuni complessi normativi i quali non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono. ( Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003 ).

Massima n. 39430

Affinché non mini l'equilibrio dei bilanci, sia in prospettiva annuale che pluriennale, e non divenga veicolo per un indebito allargamento della spesa di enti locali già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi, la disciplina del disavanzo tecnico contenuta nel comma 13 dell'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 va interpretata in modo costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 81 Cost., intendendo il disavanzo tecnico non già come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall'elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle singole obbligazioni. Per il periodo intercorrente tra l'esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, il disavanzo tecnico è infatti un vero e proprio disavanzo, che - senza una corretta, nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all'ammissibilità del disavanzo stesso e senza un'appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato - risulta non conforme a Costituzione. In quanto tassativa eccezione al principio generale dell'equilibrio del bilancio, la disciplina del disavanzo tecnico è comunque di stretta interpretazione e applicazione, dovendo essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 nell'ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016 ). Per i principi contabili vale la regola dell'interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 279 del 2016 ).

Massima n. 39431

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'art. 81, terzo comma, Cost. - l'art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, secondo cui la differenza negativa tra entrate e spese della Regione per l'anno 2016, pari ad euro 31.553.438,75 in termini di competenza, costituisce disavanzo tecnico da coprirsi nei bilanci degli esercizi successivi. La norma impugnata dal Governo utilizza distortamente il principio contabile di cui al citato art. 3, comma 13 (interpretato in senso costituzionalmente orientato), giacché ignora l'assenza dei presupposti normativi per l'applicazione del disavanzo tecnico (dimostrazione della eccedenza dei residui reimputati - corredati dalla prova di esistenza del credito e della scadenza - rispetto alla somma dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato). Lungi dal costituire un mero vizio formale dell'esposizione contabile, tale erronea applicazione risulta strumentale ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la Regione rinvia ad imprecisati esercizi successivi la copertura dello stesso disavanzo, facendo generico riferimento a residui "eccedenti" e senza individuare gli estremi dei pretesi crediti e delle relative ragioni giuridiche e temporali in grado di giustificarne l'impiego diacronico. Indipendentemente dalla violazione della norma interposta, l'art. 81, terzo Cost., risulta violato anche direttamente, poiché la norma regionale censurata ha consentito di impegnare le spese in misura superiore al complesso delle entrate relative all'esercizio 2016, e dunque di autorizzare (non solo nel bilancio annuale, ma anche in quello pluriennale) spese in assenza della prescritta copertura finanziaria, non tenendo conto che le operazioni di copertura non possono essere mai disgiunte dai profili giuridici delle componenti attive e passive (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) che sono alla base della sua verifica. La copertura di spese mediante crediti futuri lede il principio sancito (già dal comma quarto e ora) dal comma terzo dell'art. 81 Cost., il quale richiede la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. Un sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. ( Precedenti citati: sentenza n. 213 del 2008; sentenza n. 384 del 1991, secondo cui l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri ). La forza espansiva dell'art. 81, (già quarto e ora) terzo comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse, costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016 e n. 70 del 2012 ). Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2016 ).

Massima n. 39432

È dichiarata costituzionalmente illegittima - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - la legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, nei sensi di cui in motivazione, ossia nelle parti in cui applica al bilancio 2016 l'istituto del disavanzo tecnico; consente di impegnare somme eccedenti per euro 31.553.438,75 rispetto alle risorse effettivamente disponibili; non prevede l'individuazione specifica ed analitica dei crediti e delle relative scadenze che dovrebbero compensare tali operazioni. L'inscindibile connessione esistente tra la fattispecie normativa di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2016 e la struttura dei bilanci annuale e pluriennale, comporta che la già dichiarata invalidità della prima si trasmette alla seconda, nelle parti indicate. In base al principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, la Regione autonoma Sardegna dovrà assumere appropriati provvedimenti di carattere finanziario, in ordine alla cui concreta configurazione la perdurante discrezionalità del legislatore regionale sarà limitata dalla priorità dell'impiego delle risorse disponibili per il riequilibrio del bilancio 2016 e del successivo biennio, nei termini precedentemente individuati. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 266 del 2013 e n. 250 del 2013, sul riflesso invalidante di singole poste sull'intero bilancio ). Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018);

2) dichiara, in via consequenziale, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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