Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2017

Corte cost., sent. 10 marzo 2017, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2017
Data di deposito
10 marzo 2017
Data di decisione
22 febbraio 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 92 del 28 giugno 2012
  • art. 2, comma 24, legge n. 92 del 28 giugno 2012
  • art. 2, comma 69, lett. b), legge n. 92 del 28 giugno 2012

Parametri

Massime

Massima n. 39726

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - formulata in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di rilevare d'ufficio la tardività dell'azione in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria, sottoposta a decadenza annuale dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970. Il rimettente non ha ravvisato preclusioni all'esame nel merito della domanda sulla scorta delle allegazioni e degli elementi di prova acquisiti nel necessario contraddittorio fra le parti (art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), presidio del giusto processo (art. 111 Cost.); non può quindi ritenersi manifestamente implausibile la valutazione da lui espressa in punto di rilevanza. Con riguardo ai presupposti processuali, che condizionano la valida instaurazione del giudizio a quo, la verifica della Corte costituzionale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione incidentale sollevata, e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo la Corte costituzionale sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita, con il supporto di argomenti non arbitrari. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 241 del 2008 ). Solo la manifesta implausibilità della motivazione del rimettente, che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione incidentale. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2015 ).

Massima n. 39727

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per lacunosa motivazione sulla rilevanza - formulata in quanto il rimettente non avrebbe esaminato la possibilità per la lavoratrice ricorrente di accedere alle prestazioni ordinarie di disoccupazione previste per il settore agricolo dall'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Nel ripercorrere gli antecedenti normativi della vicenda, il giudice a quo ha escluso, con motivazione che non può ritenersi implausibile, la presenza nel caso di specie del requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento, cui è tuttora ancorata la spettanza dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria.

Massima n. 39728

In presenza di adeguata motivazione che reputi preclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate (nella specie, in ragione del loro tenore letterale e della lettura di esse accreditata in sede amministrativa), attiene al merito e non al profilo preliminare dell'ammissibilità della sollevata questione stabilire se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia la sola persuasiva. Lo scrutinio di costituzionalità si rende necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal rimettente sia invece possibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 95 del 2016 e n. 45 del 2016 ).

Massima n. 39729

Le indicazioni operative date dall'INPS con proprie circolari non assurgono al rango di diritto vivente, e possono quindi essere disattese seguendo una interpretazione costituzionalmente adeguata, che eviti l'eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i princìpi a più riprese enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. L'eventuale diversa applicazione data dall'INPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge, soprattutto quando si possa esplorare un'interpretazione adeguatrice che, nel caso di specie, preservi la compatibilità della norma denunciata con i princìpi di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di adeguatezza della tutela previdenziale. ( Precedente citato: sentenza n. 296 del 1995 ).

Massima n. 39730

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lett. b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui non prevede che ai lavoratori agricoli che, in ragione dei periodi lavorativi effettuati nell'anno 2012, abbiano già maturato il titolo all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti possa applicarsi la prestazione della mini-ASpI (assicurazione sociale per l'impiego a requisiti ridotti), come stabilito per tutti gli altri lavoratori. In base a un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati, il censurato art. 2, comma 69, lett. b) - che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni riguardanti l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti - non comporta l'eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, bensì va inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla disoccupazione relativa al 2012. La disciplina applicabile ratione temporis deve infatti essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; nel caso del lavoratore agricolo che abbia maturato il requisito contributivo delle settantotto giornate lavorate nell'anno 2012, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si è completata nel vigore della legge antecedente e non può essere assoggettata alla disciplina sopravvenuta al tempo della liquidazione, essendo ininfluente, ai fini del sorgere del diritto, che la corresponsione dell'indennità avvenga nell'anno successivo. A tale interpretazione - consonante non solo con la ratio e con gli obiettivi di equità e di gradualità dell'intervento riformatore, ma anche con la preservata specialità della tutela contro la disoccupazione agricola - non ostano elementi testuali incontrovertibili né i lavori preparatori della legge n. 92 del 2012, e neppure l'omessa estensione ai lavoratori agricoli, con riferimento ai periodi lavorati nel 2012, della regola dell'assorbimento delle indennità di disoccupazione nelle prestazioni della mini-ASpI (art. 2, comma 24, della legge n. 92 del 2012), la quale non poteva essere estesa dal legislatore in via transitoria alla previdenza agricola, poiché ad essa non si applica a regime. ( Precedenti citati: sentenza n. 45 del 2016, n. 446 del 2002 e n. 211 del 1997, sulla salvaguardia di prestazioni previdenziali già acquisite; sentenza n. 497 del 1988, sulla specificità della tutela contro la disoccupazione agricola, legata alla natura stagionale dell'attività svolta; sentenza n. 288 del 1994, sull'esigenza di predisporre meccanismi finalizzati a garantire la perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte ). In tema di prestazioni di disoccupazione, la disciplina applicabile ratione temporis deve essere individuata alla stregua della normativa vigente quando si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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