Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2017
Corte cost., sent. 10 marzo 2017, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2017
- Data di deposito
- 10 marzo 2017
- Data di decisione
- 21 febbraio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, bis, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 22 del 23 luglio 2010
- art. 17, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 13 febbraio 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 39350
È dichiarata inammissibile - per omessa considerazione di competenze legislative conferite alla Regione Valle d'Aosta dallo statuto speciale - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Il rimettente omette di spiegare le ragioni per le quali l'invocata norma costituzionale debba assumersi a parametro in luogo delle disposizioni dello statuto speciale che assegnano alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti da essa, di stato giuridico ed economico del personale, e di servizi antincendi. ( Precedenti citati: ordinanza n. 247 del 2016, in relazione a giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; sentenze n. 252 del 2016, n. 58 del 2016, n. 254 del 2015, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015, in relazione a giudizi di legittimità costituzionale in via principale ). Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio incidentale, onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio a quo.
Massima n. 39351
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge, all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. La norma censurata dal Tribunale di Aosta, qualificando tale incarico dirigenziale come fiduciario ed estendendo ad esso il particolare regime previsto per quelli di diretta collaborazione con l'organo politico-amministrativo di vertice della Regione (caratterizzati dalla revocabilità ad nutum e dal meccanismo di spoils system che correla la loro durata alle vicende del mandato del Presidente della Regione), viola i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto le caratteristiche dell'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco (natura non apicale; carattere prevalentemente tecnico-esecutivo delle funzioni; assenza di relazioni istituzionali dirette con i vertici dell'amministrazione regionale; tenue carattere fiduciario del solo conferimento, basato sull'apprezzamento oggettivo di specifici titoli e requisiti professionali e non su una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato) implicano che la sua cessazione non possa essere ancorata ad eventi esterni al rapporto, non correlati ad una specifica valutazione dell'attività svolta e senza applicazione delle necessarie garanzie procedimentali. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016 e n. 224 del 2010 ). Disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedano meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali, sono incompatibili con l'art. 97 Cost. quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2017, n. 269 del 2016, n. 20 del 2016, n. 246 del 2011, n. 304 del 2010, n. 81 del 2010, n. 161 del 2008, n. 104 del 2007 e n. 103 del 2007 ).
Massima n. 39352
È dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco. All'evidenza, tale parte di disposizione fa corpo con la porzione di norma (riferita al Comandante regionale dei vigili del fuoco) già ritenuta incostituzionale, producendo gli accertati effetti lesivi anche nei confronti dell'incarico di Vice Comandante regionale, subordinato a quello di Comandante regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010 sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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