Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2017

Corte cost., sent. 15 febbraio 2017, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2017
Data di deposito
15 febbraio 2017
Data di decisione
10 gennaio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 6, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 7, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 9, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 8, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015
  • art. 12, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 6 novembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39368

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale proposto con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della reg. Abruzzo n. 38 del 2015 va circoscritto - come precisato in udienza dall'Avvocatura generale dello Stato - alle sole disposizioni regionali (artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9) individuate, con richiamo alla relazione del Dipartimento affari regionali, dalla delibera del Consiglio dei ministri autorizzativa dell'impugnazione.

Massima n. 39369

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s) - gli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, i quali istituiscono il Parco naturale regionale "Costa dei Trabocchi" e ne determinano confini, principi e finalità, disciplinando altresì il Piano del Parco, il Programma pluriennale economico e sociale, il Regolamento del Parco e le Norme di salvaguardia. La normativa impugnata dal Governo - ricomprendendo nel perimetro del Parco non già, in via prevalente, un'area di terra emersa, ma unicamente un'area marina prospiciente la costa, da ascrivere alle aree marine protette - si pone in contrasto con la classificazione e istituzione delle aree naturali di cui artt. 2, 18, 19 e 20 della legge quadro n. 394 del 1991 (la quale non prevede la figura del parco regionale marino, ma solo la possibilità che tratti di mare prospicienti la costa vengano a far parte di parchi regionali costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali), conseguentemente violando la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nella quale rientrano le aree marine protette, in ragione del prevalente interesse statale da cui è caratterizzato l'ambiente marino. La disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" ex art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost . , ed è contenuta nella legge n. 394 del 1991, che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo gli stessi anche i connotati di normativa interposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2014 e n. 14 del 2012 , n. 325 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 193 del 2010 ) .

Massima n. 39370

Accolta - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, rimangono assorbite le ulteriori questioni promosse dal Governo in riferimento all'art. 118 Cost.

Massima n. 39371

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015. Tali disposizioni - che classificano il "Parco naturale regionale Costa dei Trabocchi" e dispongono la tutela, nell'area marina interessata, di elementi floro-faunistici di particolare valore naturalistico; descrivono gli ulteriori elementi caratterizzanti l'area; individuano i confini; regolamentano l'ente e il piano di gestione; e prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore - risultano in rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale con le disposizioni impugnate dal Governo (già ritenute incostituzionali), sicché ad esse deve estendersi, in via consequenziale, la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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