Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2017
Corte cost., sent. 27 gennaio 2017, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2017
- Data di deposito
- 27 gennaio 2017
- Data di decisione
- 10 gennaio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 252, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 97, Costituzione
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 18, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 64, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 39577
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato avverso l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui estende, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto i medesimi criteri di determinazione dei canoni dettati per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici. Nei confronti delle associazioni intervenienti (che non rivestono la qualità di parti del giudizio a quo) il giudizio di legittimità costituzionale non sarebbe destinato a produrre effetti immediati, neppure indiretti. La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015 e n. 162 del 2014 con relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 con relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012 con relativa ordinanza dibattimentale ).
Massima n. 39578
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, sono inammissibili - in quanto volte a estendere il thema decidendum, quale definito nelle ordinanze di rimessione - le censure svolte da alcune parti costituite in riferimento a parametri (artt. 97 Cost., 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 18, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE) non evocati dai giudici rimettenti. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
Massima n. 39579
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato e dal TAR Toscana in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, estende i medesimi criteri di determinazione dei canoni, dettati per le concessioni con finalità turistico-ricreative, alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. La denunciata irragionevolezza dell'equiparazione delle due tipologie di concessioni ai fini dell'applicabilità dei nuovi criteri di determinazione dei canoni non dipende dalla maggiore durata e dal numero limitato delle concessioni per la nautica da diporto, trattandosi di elementi ininfluenti rispetto al calcolo di convenienza economica compiuto dal concessionario prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006; l'unico tratto distintivo rilevante è invece rappresentato dall'entità degli investimenti richiesti (soprattutto, ma non in via esclusiva) ai titolari di concessioni per la nautica da diporto, laddove queste abbiano ad oggetto opere che debbano essere realizzate a cura del concessionario. Con riferimento a tale specifica categoria di rapporti concessori, un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione censurata porta ad escludere l'applicabilità, generale ed indifferenziata, dei canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima del 2007ed impone la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Alla stregua di tale interpretazione - consentita dal testuale riferimento (art. 03 [comma 1, lett. b), n. 2.1] del d.l. n. 400, come sostituito dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006) ad opere costituenti "pertinenze demaniali marittime" e, pertanto, già appartenenti allo Stato - va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007, non avendo dette opere ancora acquisito la qualità demaniale; mentre, con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1, lett. b, n. 1, del d.l. n. 400) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, che ha ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 97 Cost. l'adeguamento dei canoni delle concessioni turistico-ricreative, in quanto non inaspettato e volto a consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e rendere i predetti canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in favore di locatori privati. ( Precedenti citati: sentenze n. 302 del 2010 e n. 88 del 1997 ).
Massima n. 39580
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale, la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente porta a ritenere la non fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 2015, n. 221 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», promossa dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 10 gennaio 2017ORDINANZARilevato che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 30 gennaio 2015 (reg. ord. n. 173 del 2015), hanno depositato atto di intervento l'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e le associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016 e n. 221 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015; sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; ordinanza n. 240 del 2014; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012; sentenze n. 293 e n. 118 del 2011; sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);che, pertanto, sulla posizione soggettiva della parte interveniente l'eventuale declaratoria di illegittimità della legge deve produrre lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo;che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui determina, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, la nuova misura dei canoni delle concessioni di beni del demanio marittimo, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici.F.to: Paolo Grossi Presidente
Testo integrale
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