Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2017
Corte cost., sent. 27 gennaio 2017, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2017
- Data di deposito
- 27 gennaio 2017
- Data di decisione
- 11 gennaio 2017
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
- art. 49, decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
- decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016
- art. 50, decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015
Parametri
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 75, comma 2, Costituzione
- art. 138, Costituzione
Massime
Massima n. 39529
Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 - a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo - non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque compete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri "favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo" di cui trattasi.
Massima n. 39530
A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, la giurisprudenza costituzionale ha individuato quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità del referendum abrogativo, ritenendo inammissibili: 1) le richieste che incorrono in una delle cause di inammissibilità testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), la cui interpretazione non deve limitarsi a quella letterale ma deve, invece, essere integrata con quella logico-sistematica, affinché siano sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa; 2) quelle aventi ad oggetto una pluralità di domande eterogenee e carenti di una matrice razionalmente unitaria; 3) quelle aventi ad oggetto non un atto avente forza di legge ordinaria, ma la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali di cui all'art. 138 Cost.; 4) quelle aventi ad oggetto le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978 ). Il carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto di richiesta abrogativa non assurge a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario.
Massima n. 39531
Nel verificare il rispetto delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario, l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. ( Precedente citato: sentenza n. 24 del 2011 ).
Massima n. 39554
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185 del 2016) e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015, disciplinanti l'istituto del "lavoro accessorio". Il quesito non è direttamente o indirettamente riconducibile a materie sottratte dall'art. 75 Cost. al vaglio referendario, e neppure inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria (in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa), dal momento che l'evoluzione dell'istituto - nel superare (con l'integrale sostituzione degli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276 del 2003, ad opera del citato d.lgs. n. 81 del 2015) l'originaria disciplina del lavoro accessorio quale attività lavorativa meramente occasionale, limitata a particolari categorie di prestatori e a specifiche attività - lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario; né ci si può rifare a un diverso carattere "costituzionalmente rilevante" [dell'istituto oggetto di richiesta abrogativa], non assurgendo tale criterio a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario. Sono altresì rispettate le indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l'intento referendario quello di abrogare nella sua interezza l'attuale disciplina del "lavoro accessorio".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze