Corte costituzionale
Sentenza n. 276/2017
Corte cost., sent. 20 dicembre 2017, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/2017
- Data di deposito
- 20 dicembre 2017
- Data di decisione
- 5 dicembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, n. 3, legge n. 186 del 27 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 40558
È dichiarata inammissibile - per carenza di motivazione in ordine all'interesse a ricorrere [nel giudizio a quo] - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, n. 3, della legge n. 186 del 1982, censurato dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce ai consiglieri di Stato vincitori di concorso una decorrenza giuridica della nomina diversa e più favorevole (in quanto anticipata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso) rispetto a quella riconosciuta ai consiglieri di Stato transitati per anzianità dai tribunali amministrativi regionali, il cui ingresso nei ruoli decorre dalla data del provvedimento di nomina. Il rimettente non svolge argomenti volti a dimostrare (con riferimento a provvedimenti applicativi inerenti al conferimento di incarichi direttivi, al ruolo e alla composizione dei collegi) il concreto pregiudizio derivante dalla posposizione nel ruolo, ma si limita a sostenerne, in maniera apodittica, l'autonoma lesività. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 272 del 2008; precedente citato: sentenza n. 273 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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