Corte costituzionale

Sentenza n. 268/2017

Corte cost., sent. 14 dicembre 2017, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/2017
Data di deposito
14 dicembre 2017
Data di decisione
22 novembre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 40634

Correttamente la Corte d'appello di Milano - al fine di estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 - ha sollevato questione di costituzionalità di tale disposizione, avendo ravvisato nel tenore testuale di essa, espressamente riferito alle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, un impedimento all'interpretazione costituzionalmente conforme, non superato dalla sentenza n. 107 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo per le menomazioni permanenti derivanti da vaccinazione (non obbligatoria) contro morbillo, parotite e rosolia. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2012 ). Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, quando il rimettente si prospetta la via dell'interpretazione conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della disposizione precluda un'interpretazione conforme, s'impone il sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 82 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 219 del 2016 ).

Massima n. 40635

Nel giudizio di legittimità costituzionale volto ad estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, i profili - preliminarmente eccepiti - di inammissibilità per insufficiente considerazione delle motivazioni che hanno indotto il ricorrente nel giudizio a quo a sottoporsi alla vaccinazione e per mancata individuazione, nel petitum dell'ordinanza di rimessione, delle categorie cui dovrebbe spettare il riconoscimento dell'indennizzo, involgono il merito delle questioni sollevate e sono perciò da apprezzare unitamente a quest'ultimo.

Massima n. 40636

Il diritto all'indennizzo per le menomazioni irreversibili conseguenti a vaccinazione - previsto dalla legge n. 210 del 1992 - deriva dall'inderogabile dovere di solidarietà che, in questi casi, incombe sull'intera collettività, laddove essa tragga beneficio dal trattamento vaccinale del singolo, e si colloca pertanto su un piano diverso dal risarcimento del danno, poiché - a differenza di questo - non presuppone l'accertamento di un fatto illecito e l'individuazione del responsabile, bensì sorge, a prescindere dalla colpa, in presenza del solo accertamento del nesso causale tra vaccino e menomazione permanente, costituendo perciò un'autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, in caso di danno alla salute, che consente agli interessati una protezione certa nell'an e nel quantum, ferma restando per essi la possibilità di esperire anche l'azione di risarcimento del danno alle condizioni previste dall'art. 2043 cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 423 del 2000, n. 27 del 1998 e n. 118 del 1996 ).

Massima n. 40637

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale [riportando a causa d'essa lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica]. L'obbligatorietà e la raccomandazione di trattamenti vaccinali costituiscono tecniche che, seppur con diversa incidenza sull'autodeterminazione individuale, perseguono lo scopo comune di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo, e ciò comporta che - in applicazione dei principi costituzionali di solidarietà, di tutela della salute anche collettiva e di ragionevolezza - la collettività debba accollarsi i costi degli eventuali effetti dannosi individuali non solo delle vaccinazioni obbligatorie, ma anche di quelle raccomandate, essendo irragionevole riservare un trattamento deteriore a coloro che hanno aderito alle raccomandazioni rispetto a quanti abbiano ubbidito a un obbligo. Contrasta dunque con i suddetti principi la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale, che - alla luce del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 nonché di raccomandazioni e campagne informative istituzionali - rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate. Né alcuna limitazione del novero dei destinatari dell'indennizzo può derivare dal fatto che la raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale è accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dalla gratuità della somministrazione, atteso che tale circostanza non elide il rilievo collettivo della tutela della salute e che i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni soggettive della gratuità del trattamento vaccinale, ma non l'esonero dall'obbligo d'indennizzo in presenza delle condizioni previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998, sul diritto all'indennizzo in caso di menomazioni derivanti, rispettivamente, dalle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia, contro l'epatite B, e contro la poliomielite ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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