Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2017
Corte cost., sent. 14 dicembre 2017, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2017
- Data di deposito
- 14 dicembre 2017
- Data di decisione
- 5 dicembre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 312, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 313, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 314, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 315, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 316, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 317, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 318, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 319, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 320, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 1, comma 321, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 40422
Il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, che si atteggia come limite generale alla retroattività della legge, trova copertura nell'art. 3 Cost. Se - come chiarito da costante giurisprudenza costituzionale (consonante con quella della Corte EDU) - la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta tuttavia fermo che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 34 del 2015, n. 166 del 2012 e n. 822 del 1988 ).
Massima n. 40423
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 312 a 321, della legge n. 311 del 2004, le censure del rimettente investono esclusivamente - in coerenza al petitum del ricorrente nel processo principale e, quindi, nei limiti della rilevanza - la rideterminazione forfetaria, con effetto retroattivo, dei compensi dovuti al custode acquirente ex lege di veicoli sequestrati, con la conseguenza che il thema decidendum si esaurisce nello scrutinio dei commi 318 e (per connessione) 319, 320 e 321 del menzionato art. 1, dai quali la rideterminazione è prevista, mentre, con riguardo ai precedenti commi da 312 a 317, disciplinanti il meccanismo di alienazione forzosa, non vi è questione sulla quale la Corte costituzionale debba pronunciarsi. ( Precedente citato: sentenza n. 47 del 2017 ).
Massima n. 40424
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 2004, il quale prevede, con effetto retroattivo, che ai custodi, quali acquirenti ex lege di veicoli sequestrati dall'autorità giudiziaria, sia liquidato un importo complessivo forfettario, da calcolarsi secondo nuovi e riduttivi criteri, in deroga alle più favorevoli tariffe (altrimenti applicabili ratione temporis) previste dagli artt. 59 e 276 del d.P.R n. 115 del 2002. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione violano il legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, in quanto penalizzano oltre il limite della ragionevolezza, senza alcun meccanismo di riequilibrio, l'interesse dei custodi di veicoli in sequestro su disposizione dell'autorità giudiziaria, per il profilo della non prevista, né prevedibile, incisiva riduzione del compenso che confidavano loro spettasse in relazione ai pregressi rapporti di custodia, essendo, per di più, essi onerati, a seguito dell'acquisto forzoso, di provvedere alla conseguente attività di smaltimento dei veicoli già oggetto di deposito. ( Precedente citato: sentenza n. 92 del 2013, dichiarativa dell'incostituzionalità di analoga retroattiva riduzione dei compensi ai custodi acquirenti ex lege di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, specificamente correlato a violazione di norme del codice della strada ).
Massima n. 40425
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 2004, restano assorbiti gli ulteriori profili di violazione degli artt. 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 318 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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