Corte costituzionale
Sentenza n. 264/2017
Corte cost., sent. 13 dicembre 2017, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/2017
- Data di deposito
- 13 dicembre 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:264
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40638
La sopravvenuta conciliazione giudiziale fra le parti del processo tributario - che dovrebbe condurre a una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo, ex art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non è idonea a produrre effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, pendente avverso l'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986). Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011, n. 42 del 2011, n. 442 del 2008, n. 367 del 1991 e n. 88 del 1986; ordinanze n. 154 del 2013 e n. 110 del 2000 ).
Massima n. 40639
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di motivazione delle censure - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, co. 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, riferita all'art. 53, primo comma, Cost. Benché il rimettente dedichi alla violazione di tale parametro solo un cenno fugace, il riferimento al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. può essere considerato specificazione settoriale del generale principio di eguaglianza, con la conseguenza che si possono ritenere riferite anche a questa censura le ragioni esposte con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2017 e n. 223 del 2012 ).
Massima n. 40640
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, co. 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, censurato dalla Commissione tributaria regionale di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma Cost. - nella parte in cui esclude dal novero delle sopravvenienze attive e conseguentemente esenta dall'imposta sui redditi delle società (IRES) i versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci, e non anche quelli effettuati da società appartenenti allo stesso gruppo, non socie della beneficiaria. Il regime fiscale differenziato che il legislatore discrezionalmente ha riservato alle due categorie di versamenti senza obbligo di restituzione non si traduce in una disciplina irragionevole né impone l'estensione auspicata dal rimettente, essendo diverse le situazioni poste a confronto. I versamenti dei soci, che hanno la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi, sono equiparati, ai fini dell'imposta sui redditi, ai conferimenti, entrambi essendo riconducibili al rapporto sociale, e tale assimilazione comporta che, all'aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanza reddituale ex art. 88, comma 4, si contrappongano simmetricamente l'aumento del costo di partecipazione del socio e la non deducibilità dal suo reddito dell'importo versato (artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR). La medesima ratio agevolativa non può invece essere applicata al caso dei versamenti effettuati da società dello stesso gruppo, poiché il fine, mediato e indiretto, da esse perseguito, non è assimilabile a quello, immediato e diretto, perseguito dal socio con il versamento alla società di appartenenza. Inoltre, l'ampliamento dell'esenzione fiscale richiesto dal giudice a quo rischierebbe di generare un "salto di imposta", giacché all'irrilevanza reddituale dei versamenti effettuati a favore della ricevente non corrisponderebbe più l'indeducibilità delle somme dal reddito della società erogante. Le disposizioni che prevedono agevolazioni, benefici ed esenzioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità; ne consegue che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2017, n. 177 del 2017, n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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