Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2017
Corte cost., sent. 13 dicembre 2017, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2017
- Data di deposito
- 13 dicembre 2017
- Data di decisione
- 25 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015
- art. 1, comma 3, legge della Regione Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 19-bis, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 5, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 9, direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 40551
È ammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, in quanto la norma impugnata, nonostante la sua natura temporanea, ha trovato applicazione per quasi tutta la stagione venatoria 2015-2016, a cui si riferiva. Per costante giurisprudenza, il sindacato di costituzionalità deve trovare spazio ogniqualvolta la norma impugnata, seppure successivamente abrogata o a efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2017, n. 80 del 2017 e n. 20 del 2012 ).
Massima n. 40552
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, con cui il legislatore regionale ha autorizzato il prelievo venatorio in deroga dello storno per la stagione 2015-2016, subordinando l'efficacia di tale previsione a una delibera di Giunta regionale adottata secondo il peculiare procedimento ivi delineato. La normativa impugnata dal Governo contrasta con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, non solo per la previsione di un procedimento diverso da quello stabilito per la deroga dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, ma per il fatto che attrae a livello legislativo l'autorizzazione al prelievo in deroga, riservata dal legislatore nazionale allo strumento amministrativo. Tale attrazione determina il venir meno dell'obbligo di motivazione della deroga, l'assenza di controllo preventivo, la sostituzione dei soggetti deputati all'espressione dei pareri tecnici e la preclusione del potere del Presidente del Consiglio dei ministri di annullare i provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la stessa legge n. 157 del 1992. Né il procedimento di controllo preventivo della deroga delineato dal legislatore nazionale può essere sostituito, quanto all'oggetto, dalla prevista delibera della Giunta regionale, la quale interviene ad integrazione dell'efficacia dell'autorizzazione prevista nella legge regionale e ne condiziona gli effetti. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2008, secondo cui il potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei ministri è finalizzato a garantire l'uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la selezione delle specie cacciabili compete al legislatore statale poiché implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2012, n. 191 del 2011 e n. 226 del 2003 n. 536 del 2002 ). Il bene ambiente afferisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. ( Precedenti citati: sentenze n. 617 del 1987 e n. 151 del 1986 ).
Massima n. 40553
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 5 e 9 della direttiva 2009/147/CE e all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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