Corte costituzionale

Sentenza n. 259/2017

Corte cost., sent. 7 dicembre 2017, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/2017
Data di deposito
7 dicembre 2017
Data di decisione
22 novembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 220, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 22, legge n. 177 del 29 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 40559

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), non è accolta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente carattere ipotetico e virtuale del prospettato vulnus agli artt. 36 e 38 Cost. La norma censurata - non includendo l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie] - preclude l'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta ad ottenere l'applicazione della maggiorazione, e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non presuppone l'accertamento nel caso concreto della denunciata inadeguatezza e mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione. La rilevanza della questione non presuppone l'accertamento della lesione dei principi costituzionali nella concreta vicenda oggetto del giudizio a quo. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016 ).

Massima n. 40560

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), nella parte in cui non include l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie]. Il giudice a quo ha individuato puntualmente le ragioni del contrasto con i principi enunciati dagli artt. 36 e 38 Cost., congiuntamente evocati per denunciare l'inadeguatezza e la mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione, onde i termini della questione risultano enucleati con un'argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure di illegittimità costituzionale attiene al merito e non al profilo preliminare dell'ammissibilità della questione.

Massima n. 40561

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria richiesta di avallo interpretativo, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità - proposta nel giudizio avente ad oggetto l'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976). Il giudice a quo, ritenendo ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile che esclude l'indennità integrativa speciale dalle componenti della retribuzione cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni del personale delle ferrovie, ne ha richiesto il controllo di legittimità costituzionale, assumendolo come "diritto vivente". Il rimettente ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che rappresenta "diritto vivente" e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 122 del 2017 ).

Massima n. 40562

La determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a contemperare le esigenze di vita dei lavoratori e le disponibilità finanziarie, senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Nella commisurazione del trattamento di quiescenza ai redditi percepiti in costanza del rapporto di lavoro, l'art. 38 Cost. prescrive di salvaguardare la proporzione fra trattamento previdenziale e quantità e qualità del lavoro svolto e la sufficienza del trattamento ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato, queste ultime determinate (ex art. 36 Cost.) secondo valutazioni generali e oggettive, che tutelino non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli relativi al tenore di vita conseguito durante l'attività lavorativa. La garanzia dell'art. 38 Cost. è dunque connessa anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e assoluto. Il rapporto di corrispondenza tra pensioni e retribuzioni, pur tendenziale e imperfetto, deve essere preservato mediante meccanismi di raccordo, atti a scongiurare il rischio di un irragionevole scostamento, sintomatico dell'inadeguatezza del trattamento previdenziale corrisposto. Spetta, pertanto, alla discrezionalità del legislatore il ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 457 del 1998 e n. 531 del 1988; sentenze n. 156 del 1991 e n. 173 del 1986; sentenza n. 173 del 2016; sentenze n. 226 e n. 42 del 1993; sentenza n. 119 del 1991 ). Con riguardo alla proporzionalità e all'adeguatezza del trattamento di quiescenza, la molteplicità delle variabili sottese al bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti impone una valutazione globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti della base retributiva utile. Ben può infatti il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, apportare correttivi di dettaglio, giustificati da esigenze meritevoli di considerazione, che non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico. ( Precedente citato: sentenza n. 208 del 2014 ).

Massima n. 40563

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), censurato - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Marche, giudice unico delle pensioni, nella parte in cui, nel determinare il trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie], non applica all'indennità integrativa speciale, pur conglobata nello stipendio tabellare dalla contrattazione collettiva, l'aumento del 18 per cento previsto per l'ultimo stipendio e per gli assegni e per le indennità pensionabili espressamente indicati dalla legge. La disposizione censurata ribadisce il ruolo primario e ineludibile della legge nel ponderare i molteplici elementi legati alla determinazione della base pensionabile, e persegue in pari tempo l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio del sistema pensionistico senza sacrificare in maniera sproporzionata la tendenziale correlazione tra pensioni e retribuzioni. La scelta di escludere la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale non compromette la complessiva adeguatezza e la proporzionalità del trattamento previdenziale, poiché è circoscritta a una singola voce di esso e perché l'indennità integrativa speciale, seppur non maggiorata, non cessa di costituire, come parte integrante della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2004 e n. 243 del 1993, sulla natura retributiva e sulla funzione di adeguamento dell'indennità integrativa speciale ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificato dall'art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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