Corte costituzionale

Sentenza n. 258/2017

Corte cost., sent. 7 dicembre 2017, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
258/2017
Data di deposito
7 dicembre 2017
Data di decisione
8 novembre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 12 ottobre 1993
  • art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000
  • art. 10, legge n. 91 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 40998

Il giudice tutelare è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l'amministrazione di sostegno. ( Precedente citato: sentenza n. 440 del 2005 ).

Massima n. 40999

Il riscontro della giurisdizione e della competenza del giudice a quo - e, più in generale, dei presupposti di esistenza del giudizio principale - è riservato al rimettente nell'ambito della valutazione della rilevanza e non è sindacabile dalla Corte, a meno che i detti presupposti non risultino manifestamente o incontrovertibilmente carenti. (Nella specie, viene esclusa la manifesta carenza di giurisdizione del giudice tutelare sulla richiesta dell'amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del disabile straniero). ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015, n. 34 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 163 del 1993 ).

Massima n. 41000

È dichiarata inammissibile - in quanto ha ad oggetto norme regolamentari, prive di forza di legge e, quindi, sottratte al sindacato della Corte costituzionale - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993 e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, censurati dal giudice tutelare del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 21 e 26 CDFUE, nella parte in cui non esentano dall'obbligo del giuramento prescritto per l'acquisto della cittadinanza italiana la persona disabile che, a causa delle sue condizioni, sia impossibilitata a prestarlo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 254 del 2016, n. 81 del 2016 e n. 156 del 2013 ).

Massima n. 41001

Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, imposto al cittadino dall'art. 54, primo comma, Cost., trova concreta espressione, per lo straniero, nel giuramento prescritto dall'art. 10 della legge n. 91 del 1992 per la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, la cui prestazione costituisce manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani. Detto giuramento è quindi atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione, e come tale non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell'interessato, secondo le norme del codice civile.

Massima n. 41002

È corretta la premessa ermeneutica del giudice tutelare rimettente che, richiesto dall'amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992 volta a esonerare dal giuramento il disabile straniero impossibilitato a prestarlo. L'obbligo di addivenire a un'interpretazione conforme alla Costituzione deve cedere il passo all'incidente di costituzionalità, laddove essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione. Infatti, quando non sia in grado di trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice è tenuto ad investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2016 ).

Massima n. 41003

L'art. 2 Cost. delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona e, in coerenza con tale prospettiva, non può essere disgiunto dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona. Tale lettura si collega con il primo comma del medesimo art. 3 Cost., che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle "condizioni personali" e che, quantunque riferito espressamente solo al cittadino, vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare diritti fondamentali. ( Precedente citato: sentenza n. 120 del 1967 ).

Massima n. 41004

Fra le "condizioni personali" che limitano l'eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) si colloca indubbiamente la condizione di disabilità, la quale è espressamente considerata nell'art. 38, primo e terzo comma, Cost. e trova disciplina nella legge quadro n. 104 del 1992, il cui art. 1 considera le condizioni invalidanti ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la "massima autonomia possibile" del disabile e il pieno esercizio dei diritti fondamentali. ( Precedenti citati: sentenza n. 167 del 1999, sul radicale mutamento di prospettiva recato dalla legge quadro in materia di disabilità; sentenze n. 275 del 2016, n. 80 del 2010 e n. 215 del 1987, nel senso che sulla condizione giuridica del disabile confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, in vista del processo di inserimento nella società ).

Massima n. 41005

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, Cost. - l'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non prevede che [ai fini della trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana] sia esonerata dal giuramento [di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi] la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità. La norma censurata dal giudice tutelare del Tribunale di Modena viola i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, incorporati nel giuramento stesso, che impegnano la Repubblica a favorire l'inserimento del disabile nella società, poiché tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità del giuramento e la mancata acquisizione della cittadinanza dovuta alla sua assenza possono determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale, nonché un'ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza. L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante, giacché ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia, e non la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile, fermo restando il potere del procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento.

Massima n. 41006

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992 per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., sono assorbite le ulteriori censure prospettate in relazione ai parametri internazionali e sovranazionali di cui all'art. 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e agli artt. 21 e 26 CDFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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