Corte costituzionale

Sentenza n. 257/2017

Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/2017
Data di deposito
6 dicembre 2017
Data di decisione
25 ottobre 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
  • legge n. 19 del 14 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 40301

La sopravvenuta abrogazione dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 453 del 1993 (conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994) e dell'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 205 del 2000 - il primo censurato nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale è demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo ante causam sui beni dei presunti responsabili di danno erariale, venga effettuata dal presidente della sez. giur. reg. della Corte dei conti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati; il secondo indicato come tertium comparationis - non ha effetto sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal giudice designato, dovendo questi, in ragione del principio tempus regit actum, compiere la sua valutazione alla luce della disciplina vigente al momento dell'emanazione del decreto.

Massima n. 40302

Sono dichiarate inammissibili, per erronea individuazione della disposizione da denunciare (aberratio ictus), le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), del d.l. n. 453 del 1993 (conv., con modif., nella legge n. 19 del 1994), censurato dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Puglia - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale è demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo ante causam sui beni di presunti responsabili di danno erariale, sia effettuata dal presidente della sez. giur. reg. della Corte dei conti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Anziché limitarsi ad affermare, in punto di rilevanza, che l'accoglimento delle questioni comporterebbe un vizio di costituzione del giudice, senza motivare in modo adeguato tale assunto né indicare le pertinenti disposizioni di rito, il rimettente avrebbe dovuto individuarle negli artt. 26 del r.d. n. 1038 del 1933 e 158 cod. proc. civ. (quest'ultimo applicabile in ragione del rinvio dinamico a suo tempo previsto dal primo) e censurarne il combinato disposto, per consentire di valutare se essi - laddove (per consolidata interpretazione giurisprudenziale) affermano l'irrilevanza processuale dei casi di assegnazione delle cause all'interno di uno stesso ufficio in violazione (o in difetto) di criteri generali e predeterminati - soddisfino o meno l'esigenza di prefigurare appropriati rimedi di cui le parti e il magistrato designato possano avvalersi con riguardo al principio di precostituzione del giudice e, in particolare, a quelli di imparzialità e di indipendenza (interna). Quanto al rispetto del principio della previa predisposizione, da parte degli organi di autogoverno delle magistrature, di criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari, può fondatamente revocarsi in dubbio che, nel mutato assetto introdotto dalla legge n. 15 del 2009, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti disponga del potere di stabilire tali criteri (ascrittogli dalla sentenza n. 272 del 1998, senza necessità di apposita previsione legislativa o intervento additivo, quale manifestazione ed esercizio dei poteri discrezionali che allora gli spettavano); ma, nella situazione "sopravvenuta", l'eventuale vulnus alle garanzie assicurate dal principio di precostituzione del giudice naturale andrebbe rinvenuto non già nella disposizione censurata dal rimettente, bensì nel combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 117 del 1988 e 11 della legge n. 15 del 2009, che limitano le funzioni del Consiglio (non più organo di autogoverno) solo a quelle espressamente previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 272 del 1998, sull'importanza, ex art. 108 Cost., delle garanzie di indipendenza e terzietà per la magistratura della Corte dei conti; sentenza n. 419 del 1998, secondo cui la pur sussistente differenza tra le condizioni di capacità del giudice e i criteri di assegnazione degli affari non significa che la violazione di questi ultimi sia priva di rilievo e che non debbano essere prefigurati appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare la facoltà di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., espressamente qualificate come principi supremi dell'ordinamento. Ne discende - senza che ciò interferisca minimamente con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) - che nei confronti di modalità di assegnazione dei giudizi lesive della sfera soggettiva dell'assegnatario non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 266 del 2009, n. 526 del 2000, n. 26 del 1999, n. 10 del 1993, n. 232 del 1989, n. 18 del 1982 e n. 98 del 1965; sentenza n. 470 del 1997 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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