Corte costituzionale
Sentenza n. 255/2017
Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/2017
- Data di deposito
- 6 dicembre 2017
- Data di decisione
- 22 novembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 5, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 39852
L'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo non immotivatamente ravvisato nella lettera e nella natura della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale conseguentemente sollevata. La correttezza o meno della esegesi, non secundum constitutionem, presupposta dal rimettente, attiene, invece, al merito e, cioè, alla successiva verifica di fondatezza o infondatezza della questione stessa.
Massima n. 39853
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), censurato dal Tribunale di Vibo Valentia - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, non ne consentirebbe la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o società. Per effetto di alcune sopravvenute e risolutive pronunce della Corte di Cassazione - che condivisibilmente hanno inteso in senso evolutivo la portata del riferimento, nella disposizione censurata, all' "imprenditore individuale", includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione - si è ormai consolidata in termini di diritto vivente l'interpretazione che equipara la società di capitali all'impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto, sicché la disposizione denunciata già vive e si riflette nell'interpretazione costituzionalmente adeguata ritenuta preclusa dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 276 del 2014 e ordinanza n. 15 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità e della manifesta inammissibilità di identiche questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, rispettivamente, per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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