Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2017
Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2017
- Data di deposito
- 6 dicembre 2017
- Data di decisione
- 7 novembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 40394
Ove il rimettente, verificata la possibilità di una lettura costituzionalmente adeguata della disposizione censurata, abbia ritenuto di escluderla, la condivisibilità o meno di tale soluzione attiene al merito e non all'ammissibilità della questione sollevata. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, sotto detto profilo, della questione di legittimità costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003).
Massima n. 40395
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, censurato dalla Corte di appello di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai dipendenti del subfornitore. I differenti orientamenti (dottrinali e giurisprudenziali) in ordine alla riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto convergono nel reputare non preclusa l'applicazione del citato comma 2 anche in caso di subfornitura, sicchè la norma denunciata può e deve essere correttamente interpretata in modo costituzionalmente adeguato agli evocati parametri, e cioè nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi; infatti, la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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