Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2017

Corte cost., sent. 15 novembre 2017, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2017
Data di deposito
15 novembre 2017
Data di decisione
26 settembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:239

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40013

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Il rimettente ha indicato le ragioni che fanno apparire rilevanti le questioni sollevate, avendo chiarito la decisiva incidenza, ai fini del giudizio di penale responsabilità, dell'accertamento tecnico sul DNA conseguente alle attività di prelievo delle tracce biologiche, ed avendo considerato come dato non controverso l'esistenza della qualità di indagato al momento dell'ispezione.

Massima n. 40014

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua assolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri "rilievi" e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti "utili per la ricerca del DNA" non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, «ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA», sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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