Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2017
Corte cost., sent. 15 novembre 2017, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2017
- Data di deposito
- 15 novembre 2017
- Data di decisione
- 26 settembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:239
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40013
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Il rimettente ha indicato le ragioni che fanno apparire rilevanti le questioni sollevate, avendo chiarito la decisiva incidenza, ai fini del giudizio di penale responsabilità, dell'accertamento tecnico sul DNA conseguente alle attività di prelievo delle tracce biologiche, ed avendo considerato come dato non controverso l'esistenza della qualità di indagato al momento dell'ispezione.
Massima n. 40014
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'assise d'appello di Roma - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. Non è, nella sua assolutezza, condivisibile la tesi secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da differenziarlo dai meri "rilievi" e farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo, con le inerenti garanzie difensive. Il solo fatto che concerna rilievi o prelevamenti di reperti "utili per la ricerca del DNA" non modifica la natura dell'atto di indagine (anche per l'esistenza di protocolli che possono rendere routinaria l'operazione) e non ne giustifica di per sé la sottoposizione a un regime complesso come quello previsto per l'accertamento tecnico non ripetibile, le cui forme potrebbero risultare assai spesso incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Ciò però non esclude che il prelievo di tracce biologiche, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma soltanto in questo (rimesso in concreto all'apprezzamento del giudice), può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, «ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA», sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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